Rigetto licenza accise: la sospensione delle cartelle non esclude l’inaffidabilità fiscale (TAR Sardegna n. 762 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere autorizzativo dell’Amministrazione finanziaria in materia di accise non ha natura ricognitiva, ma discrezionale, essendo finalizzato a verificare che l’accesso al mercato del richiedente non pregiudichi l’interesse erariale. Nell’ambito di tale valutazione, i debiti tributari accumulati costituiscono legittimo indice di inaffidabilità fiscale, rilevante anche se riferiti a società collegata al richiedente, senza che possa trovare applicazione la logica dei “compartimenti stagni” tra società del medesimo gruppo. La sospensione dell’efficacia delle cartelle esattoriali disposta dal giudice tributario incide sull’esigibilità del credito, ma non ne impedisce la valutazione quali elementi fattuali del giudizio di affidabilità. La rateizzazione dei debiti, analogamente, non esclude la rilevanza delle violazioni che ne sono alla base.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria di un ramo d’azienda nel settore dello stoccaggio e della commercializzazione di prodotti petroliferi, chiedeva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la voltura in proprio favore della licenza fiscale intestata alla concedente per un deposito commerciale di prodotti energetici soggetti ad accisa. L’Amministrazione, dopo il preavviso di rigetto, negava il nulla-osta alla variazione della titolarità, rilevando che la compagine sociale della richiedente rispecchiava fedelmente quella di una società collegata, gravata da ingenti debiti erariali, e che gli amministratori delle due società coincidevano.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna richiama il principio secondo cui il potere di autorizzazione dell’Amministrazione delle dogane non è una funzione ricognitiva di presupposti tassativi, ma richiede una valutazione ampia che verifichi se il rispetto formale dei presupposti di legge si saldi con la sostanziale capacità del richiedente di assolvere agli obblighi fiscali. La mancanza di mezzi patrimoniali adeguati legittima quindi l’adozione di un provvedimento negativo, in attuazione dell’utilità sociale di cui all’art. 41, comma 2, Cost.
Quanto al collegamento societario, il Collegio ritiene che la tesi della ricorrente, volta a sostenere l’insensibilità della società alle vicende tributarie della società collegata, configurerebbe un pericoloso schermo giuridico: lo strumento societario non può essere utilizzato per eludere il complessivo giudizio di affidabilità fiscale che l’Agenzia è chiamata a svolgere, come già affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 4343 del 2023 e dalle precedenti decisioni della stessa Sezione (TAR Sardegna, nn. 974 e 975 del 2025, confermate in sede cautelare dal Consiglio di Stato).
In relazione alla sospensione dell’efficacia delle cartelle disposta dal giudice tributario, il TAR chiarisce che tale misura attiene agli effetti diretti della cartella, impedendo la riscossione del credito, ma non preclude la valutazione discrezionale dei debiti quali elementi fattuali di inaffidabilità economica. Ciò che rileva non è l’esigibilità attuale del credito, ma il fatto che l’operatore abbia maturato significative pendenze tributarie, sintomatiche di una condotta non conforme agli obblighi fiscali.
Infine, la Corte esclude l’applicabilità della disciplina del codice dei contratti pubblici, evocata dalla ricorrente, per la diversità di ratio: la normativa speciale in materia di accise mira a imporre garanzie di affidabilità e legalità nella conduzione del deposito, a salvaguardia del rapporto fiduciario con l’Amministrazione finanziaria. Il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni resta pertanto limitato a illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, insussistenti nel caso di specie.
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Nota della Redazione
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