Inammissibile il ricorso contro i titoli edilizi ormai consolidati se i motivi sono generici ed esplorativi (TAR Sardegna n. 756 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. b), c.p.a., il ricorso le cui censure si risolvano in affermazioni apodittiche, generiche e prive di adeguato supporto fattuale e documentale, non correlate puntualmente al contenuto dei singoli provvedimenti impugnati. I titoli edilizi risalenti nel tempo devono ritenersi inoppugnabili per decorso dei termini decadenziali, atteso che la violazione di norme urbanistiche e paesaggistiche integra un’ipotesi di annullabilità e non di nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. La recente immissione nel possesso di terreni limitrofi non è di per sé idonea a determinare la riapertura dei termini di impugnazione né a radicare un interesse attuale e concreto ex art. 100 c.p.c., occorrendo la dimostrazione di una lesione concreta e differenziata rispetto alla generalità dei consociati.
Il Fatto
La società ricorrente, asserendo la disponibilità giuridica di terreni site nel Comune resistente e la recente immissione nel possesso dei medesimi, impugnava dinanzi al TAR le concessioni edilizie rilasciate in favore dei controinteressati, assumendo l’illegittimità degli atti per difetto di istruttoria, violazione del divieto di trasformazione urbanistica della zona agricola e mancata acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica. La ricorrente contestava altresì la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto delle concessioni in sanatoria, deducendo l’avvenuta realizzazione di nuovi volumi in area integralmente edificata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto plurimi profili concorrenti. In primo luogo, ha ravvisato la carenza di specificità dei motivi ex art. 40 c.p.a., rilevando come le doglianze si risolvessero in affermazioni apodittiche e in mere supposizioni, prive di correlazione puntuale con il contenuto dei provvedimenti impugnati e di supporto documentale.
La contestualità temporale tra istanza e rilascio del titolo del 1978 è stata ritenuta elemento neutro, inidoneo a dimostrare l’effettivo difetto di istruttoria. La Corte ha inoltre stigmatizzato la natura esplorativa del gravame, stigmatizzando la proposizione del ricorso in difetto di compiuta conoscenza degli atti amministrativi, qualificati dalla stessa ricorrente come “non atti”, qualificazione inconferente attesa la natura di annullabilità dei vizi dedotti.
Sotto distinto profilo, il Collegio ha dichiarato il ricorso irricevibile per intervenuta decadenza, atteso che i titoli edilizi risalivano agli anni 1978, 1998 e 2014 e dovevano ritenersi inoppugnabili. La recente immissione nel possesso di terreni limitrofi non è stata ritenuta idonea a giustificare una diversa decorrenza del termine o a determinare la riapertura dei termini di impugnazione, non essendo configurabile la nullità dei provvedimenti ex art. 21-septies della legge n. 241/1990.
Da ultimo, il Tribunale ha escluso la sussistenza di un interesse attuale e concreto all’impugnazione ex art. 100 c.p.c., non avendo la ricorrente allegato una lesione concreta e differenziata rispetto alla generalità dei consociati. La generica deduzione di un vulnus al paesaggio e al contesto ambientale, a fronte della risalenza dei titoli e dell’avvenuta trasformazione del territorio, non è stata ritenuta sufficiente, tanto più che la stessa titolarità di una posizione qualificata risultava contestata e non comprovata in atti.
La Corte ha precisato che il sindacato del giudice amministrativo non può essere utilizzato per rimettere in discussione assetti ormai stabilizzati, restando ferma la distinta valutazione che l’Amministrazione può compiere nell’esercizio dei propri poteri di autotutela.
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Nota della Redazione
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