Revoca dell’aggiudicazione al minor prezzo: obbligo di motivazione concreta (TAR Sardegna n. 743 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 108, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, per errata progettazione della gara deve essere sorretta da una motivazione che dia conto delle ragioni concrete per cui le offerte risultino non convenienti o non idonee in relazione all’oggetto del contratto. La decisione non può fondarsi su un generico richiamo alla necessità di valorizzare servizi di assistenza e formazione del personale laddove l’oggetto della fornitura sia costituito da materiale di consumo monouso e la documentazione di gara richieda già alle imprese fornitrici delle apparecchiature elettromedicali specifici e articolati servizi accessori. L’annullamento consegue al difetto di motivazione e di istruttoria, senza che rilevi la circostanza che l’art. 21 del disciplinare di gara riproduca la facoltà di cui alla norma codicistica, ove anche quel richiamo non sia accompagnato dall’esposizione delle ragioni concrete della non convenienza o non idoneità delle offerte. Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di intervenire nuovamente sulla gara, purché sulla base di una motivazione esaustiva sui profili di criticità.
Il Fatto
L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari aveva indetto una procedura aperta, suddivisa in 19 lotti, per la fornitura triennale di materiale di consumo per monitor multiparametrici, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. La società ricorrente era risultata aggiudicataria in via provvisoria del Lotto 7, relativo a sensori autofissanti per saturimetro Nellcor, per un importo complessivo di euro 467.250,00.
La S.C. Farmacia Ospedaliera, con nota del 5 dicembre 2025, aveva però chiesto al RUP di non procedere all’aggiudicazione del lotto, lamentando un’errata progettazione della gara e la necessità di valutare anche i servizi di assistenza e formazione del personale. Il Commissario Straordinario, con deliberazione del 24 dicembre 2025, aveva quindi deciso di non aggiudicare il Lotto 7, richiamando le motivazioni espresse dalla Farmacia interna. La società aveva contestato tale esito e chiesto l’accesso alla documentazione, ottenendo un diniego fondato sull’art. 21 del disciplinare di gara e sull’art. 108, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, ed aveva quindi proposto ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione. Dalla documentazione in atti emergeva che il Lotto 7 riguardava materiale di consumo monouso da tempo impiegato dal personale aziendale, circostanza non specificamente smentita dalla stazione appaltante. La ricorrente aveva inoltre evidenziato, senza contraddittorio, che l’oggetto della fornitura era funzionalmente analogo a quello del Lotto 6, regolarmente aggiudicato, e che l’ossimetria costituiva un parametro clinicamente non differente da altri oggetto di lotti aggiudicati con il criterio del minor prezzo.
Il Collegio ha rilevato che gli artt. 5 e 8 del Capitolato speciale già imponevano alle imprese fornitrici delle apparecchiature elettromedicali articolati servizi di assistenza, manutenzione e formazione del personale, comprensivi del relativo materiale di consumo, sicché appariva legittimo dubitare che ulteriori esigenze potessero giustificare la revoca della gara per il solo materiale monouso. Né poteva trascurarsi che la stessa Farmacia interna aveva inizialmente espresso parere positivo sulle schede tecniche delle offerte.
La scelta di non aggiudicare si fondava su una motivazione particolarmente sintetica, limitata alla necessità dei servizi di assistenza e formazione, senza prendere posizione sugli elementi che deponevano in senso contrario. Il richiamo all’art. 21 del Disciplinare di gara, che riproduce la facoltà di cui all’art. 108, comma 10, del Codice, non era accompagnato dall’esposizione delle ragioni concrete della presunta non convenienza o non idoneità delle offerte, condizione richiesta dalla norma per legittimare la riedizione della gara.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto con annullamento degli atti impugnati limitatamente al Lotto 7, precisandosi che l’Azienda potrà intervenire nuovamente sulla gara solo sulla scorta di una motivazione esaustiva.
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Nota della Redazione
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