Occupazione abusiva di suolo pubblico e chiusura dell’esercizio: potere vincolato del Sindaco (TAR Sardegna n. 739 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione abusiva di suolo pubblico accertata su una strada urbana, l’ordinanza sindacale di ripristino e di chiusura dell’esercizio commerciale per un periodo non inferiore a cinque giorni costituisce esercizio di un potere vincolato, privo di discrezionalità, in ragione della presunzione legislativa di interesse pubblico alla piena fruibilità delle strade da parte dei cittadini. Ne consegue che il provvedimento non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di sicurezza pubblica né la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della legge n. 241/1990, essendo la partecipazione procedimentale inidonea a influire sull’esito. La misura interdittiva è applicabile anche all’occupazione parzialmente abusiva, eccedente la superficie coperta da concessione, ed è legittimamente adottabile dal dirigente comunale in ragione della natura vincolata del potere.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un ristorante sito in una piazza del Comune di Olbia, impugnava l’ordinanza dirigenziale n. 53 del 25 agosto 2025, con cui era stata disposta la rimozione dell’occupazione abusiva di suolo pubblico e la chiusura dell’attività commerciale per cinque giorni consecutivi. Il provvedimento traeva origine da due verbali di accertamento della Polizia Locale, che avevano rilevato la presenza di tavolini, sedie e altri arredi in eccedenza rispetto alla concessione e senza il prescritto titolo. La società deduceva la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, nonché il vizio di incompetenza del dirigente, contestando la natura di strada dell’area interessata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, secondo cui la mancata impugnazione dei verbali e il pagamento delle sanzioni avrebbero integrato acquiescenza. Il Collegio ha chiarito che tali condotte non costituiscono una rinuncia all’esercizio dell’azione, non essendovi una manifestazione univoca di adesione al provvedimento sanzionatorio.
Nel merito, la sentenza ha ricostruito il quadro normativo di cui all’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, che attribuisce al sindaco, per le strade urbane, il potere di ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi e la chiusura dell’esercizio commerciale in caso di occupazione abusiva a fini di commercio. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha evidenziato la natura vincolata del potere, volto a garantire l’interesse pubblico alla fruibilità delle strade urbane, senza alcuna discrezionalità in capo all’autorità.
Quanto alla qualificazione dell’area, il Collegio ha ritenuto sufficienti le attestazioni dell’Ufficio viabilità comunale e della Polizia Locale, non contestate dal ricorrente, che classificavano la piazza come strada urbana ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 285/1992. Da tale qualificazione discende l’automatica applicazione della misura interdittiva, con conseguente irrilevanza della lamentata omissione della comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività doverosa sottratta a valutazioni discrezionali.
Il TAR ha inoltre respinto la tesi per cui la chiusura sarebbe applicabile solo alle occupazioni totalmente abusive, affermando che la norma non distingue in tal senso e che la misura opera anche per l’occupazione eccedente la superficie concessa. Infine, è stata ritenuta infondata la censura di incompetenza del dirigente, in ragione della natura vincolata del potere esercitato, come già riconosciuto da numerosi precedenti. Rigettate anche le ulteriori doglianze relative alla mancata notifica di uno dei verbali e al successivo rilascio della concessione, irrilevanti ai fini della legittimità del provvedimento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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