Illegittima l’inerzia del MASE sulla VIA, decorrono termini perentori nonostante pareri mancanti (TAR Sardegna n. 701 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di VIA disciplinati dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, i termini per l’adozione del provvedimento finale hanno natura perentoria. La mancata espressione dei pareri endoprocedimentali nei termini, ovvero l’espressione di pareri negativi, non elide l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è illegittima quando risulti ampiamente superato il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione del pubblico, nonché il termine massimo di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione. Il carattere perentorio di tali termini è coerente con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea.
Il Fatto
La società ricorrente, avendo presentato in data 12.04.2024 un’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA relativo a un progetto di impianto agrivoltaico di potenza rilevante, dopo una pluralità di integrazioni documentali e altrettante pubblicazioni dell’avviso al pubblico, rappresentava il decorso infruttuoso dei termini procedimentali. L’ultima fase di consultazione si era conclusa in data 6 settembre 2025, senza che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la Soprintendenza avessero acquisito i pareri di rispettiva competenza, restando la pratica in istruttoria. Parte ricorrente proponeva quindi azione avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione, deducendo la violazione degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 e delle altre disposizioni in materia di obbligo di provvedere.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR ha preliminarmente disatteso l’eccezione di tardività dell’azione, rilevando che il termine annuale previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. decorre dalla scadenza del termine del procedimento e che, tenuto conto della conclusione dell’ultima fase di consultazione pubblica, il ricorso risultava tempestivo.
Nel merito, il Collegio ha evidenziato come l’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, nel testo applicabile, fissi per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione per la predisposizione dello schema di provvedimento, entro il quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dovuto esprimersi, e il termine massimo di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione.
La ricostruzione temporale offerta dal ricorrente è risultata corretta: il termine di trenta giorni era decorso il 6 ottobre 2025 e quello di centotrenta giorni era scaduto il 30 dicembre 2025, sicché l’inerzia era ormai consolidata. Il TAR ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il silenzio serbato dal Ministero è illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del decreto, essendo il carattere perentorio dei termini confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577, che ha sancito la natura di interesse pubblico prevalente degli interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità dell’inerzia e ordinando alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA entro sessanta giorni e al Direttore generale del MASE l’adozione del provvedimento conclusivo nei successivi sessanta giorni, con attivazione del potere sostitutivo in caso di ulteriore inadempimento.
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Nota della Redazione
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