CIGO: la mancata pubblicazione di un bando non integra la non imputabilità (TAR Sardegna n. 685 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi della lett. a) del comma 1 dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, il requisito della non imputabilità all’impresa della situazione che determina la richiesta di CIGO ha natura oggettiva e non soggettiva: l’evento deve essere riconducibile a fatti naturali o umani esterni che sfuggono al dominio dell’imprenditore secondo l’ordinaria diligenza, quali il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis o l’illecito del terzo. Non è invece non imputabile la contrazione dell’attività che trae origine da un rapporto contrattuale tra l’imprenditore e un altro soggetto, come il ritardo di un committente pubblico nella pubblicazione di un bando di gara o nella stipulazione del contratto. Tale evenienza si colloca nell’ordinario rischio di impresa, che non può essere socializzato attraverso l’integrazione salariale. L’interpretazione della clausola della non imputabilità deve essere restrittiva, poiché l’istituto costituisce un’eccezione alla normale sinallagmaticità del rapporto di lavoro.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle radiotelecomunicazioni, con tredici dipendenti, presentava domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo dal 28.07.2025 al 26.10.2025, indicando quale causale la “mancanza di lavoro o commesse”. La contrazione dell’attività era ascritta al ritardo della Regione Sardegna nell’adozione del bilancio, che aveva comportato lo slittamento dell’indizione di importanti gare pubbliche, la cui aggiudicazione era avvenuta solo nel gennaio 2026. L’INPS rigettava l’istanza, ritenendo la causale riconducibile al rischio imprenditoriale e priva dei requisiti di transitorietà e non imputabilità; il successivo ricorso gerarchico al Comitato Amministratore della Gestione CIG veniva parimenti respinto. La società impugnava entrambi i provvedimenti dinanzi al TAR Sardegna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra cui Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6916 e Cons. Stato, Sez. III, 27 febbraio 2026, n. 1547), ha evidenziato come la nozione di non imputabilità postuli un evento francamente esogeno rispetto all’ordinaria vita aziendale. Non può esserlo la mancata o ritardata pubblicazione di un bando di gara, che inerisce al rapporto tra l’impresa e il committente pubblico, rispetto al quale l’ordinamento appresta rimedi di tipo risarcitorio.
La circostanza dedotta dalla ricorrente — la mancata stipulazione di contratti pubblici per gare in corso o non ancora bandite — è stata ricondotta al rischio di impresa, in quanto dipendente dagli ordinari meccanismi di interazione con terzi committenti. Il Collegio ha altresì precisato che l’esercizio provvisorio della Regione non costituisce un evento eccezionale e imprevedibile, essendo circostanza pacifica in causa.
Quanto alle allegate contrazioni generali del mercato di riferimento, il Tribunale le ha ritenute non provate e, comunque, non ascrivibili a cause di forza maggiore o caso fortuito. La motivazione del diniego è stata pertanto giudicata sufficiente, avendo l’INPS correttamente evidenziato la carenza del requisito della non imputabilità in senso oggettivo, non essendo la crisi riconducibile a fattori esterni all’organizzazione aziendale.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese di lite in favore dell’INPS, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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