Ottemperanza per la carta del docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 664 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice del lavoro che accoglie la domanda di un docente supplente volta al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente costituisce titolo esecutivo idoneo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, il TAR adito accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia, assegnando un nuovo termine e nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Al commissario, dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso, ma è riconosciuta la facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del medesimo decreto.
Il Fatto
Una docente, in possesso di supplenza su organico di diritto, aveva agito dinanzi al Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, per ottenere l’accredito sulla carta elettronica del docente delle somme spettanti per gli anni scolastici pregressi. Il giudice del lavoro, con sentenza n. 463/2025, aveva accolto la domanda, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della somma di euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione, alle stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato, dichiarando invece inammissibile la domanda relativa all’anno scolastico 2023/2024.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, veniva notificata all’Amministrazione in data 14 aprile 2025. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, verificando l’avvenuta notifica della sentenza del giudice del lavoro alla sede reale dell’Amministrazione in data 14 aprile 2025 e il passaggio in giudicato della pronuncia, come attestato dalla competente Cancelleria. Ha quindi rilevato che il ricorso era stato notificato in data 19 febbraio 2026, successivamente alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997, con conseguente piena procedibilità della domanda.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, atteso che l’Amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento esecutivo e che nessuna prova di un’ottemperanza spontanea era stata fornita. Il TAR ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente alla ricorrente.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata e, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti, potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere estremamente seriale del contenzioso in materia di carta del docente per i docenti precari.
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Nota della Redazione
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