Sospensione cautelare per irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi (TAR Sardegna n. 91 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., l’accertamento del periculum in mora assume rilievo prevalente nell’ipotesi in cui l’esecuzione del provvedimento impugnato possa determinare una irreversibile trasformazione dello stato dei luoghi. In tale evenienza, il bilanciamento degli interessi contrapposti impone di mantenere la res adhuc integra sino alla trattazione della causa nel merito, restando impregiudicata ogni più approfondita valutazione in ordine al fumus boni iuris. La sospensione dell’efficacia del provvedimento consegue, pertanto, alla sola sussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile, senza che occorra in questa fase una compiuta delibazione delle censure di merito.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi con la quale l’Ufficio Suape, esercitando il potere di autotutela ex art. 12.7 della direttiva regionale Suape, aveva disposto una nuova determinazione di conclusione positiva del procedimento amministrativo a seguito di una revisione progettuale sostanziale. La richiesta di annullamento, previa sospensione dell’efficacia dell’atto, veniva accompagnata da istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. diretta a prevenire l’ulteriore esecuzione del provvedimento in pendenza del giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase sommaria propria del giudizio cautelare, ha ritenuto di non dover procedere a una compiuta valutazione del fumus boni iuris, riservando tale delibazione alla successiva fase di merito, attesa la peculiarità della vicenda. L’attenzione del Collegio si è concentrata, invece, sulla sussistenza del periculum, valorizzando l’effetto che l’esecuzione del provvedimento avrebbe prodotto sullo stato dei luoghi.
L’irreversibilità della trasformazione del territorio conseguente all’attuazione della revisione progettuale è stata considerata elemento decisivo ai fini della configurazione del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm.. Il Collegio ha, quindi, operato un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento e l’interesse della ricorrente alla conservazione della situazione di fatto, ritenendo prevalente, nella fase cautelare, l’esigenza di non pregiudicare l’esito del giudizio di merito.
In tale prospettiva, l’accoglimento dell’istanza cautelare è stato disposto esclusivamente in funzione della necessità di mantenere la res adhuc integra sino alla udienza pubblica di merito, fissata al 25 novembre 2026. Il Tribunale ha, infine, compensato le spese della fase cautelare, disponendo l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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