Ottemperanza e commissario ad acta per la Carta del Docente (TAR Sardegna n. 591 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, di una sentenza di condanna all’attivazione della Carta elettronica del docente entro il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a. In tale sede, il giudice amministrativo, assegnato all’Amministrazione il termine per adempiere, può nominare sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di delega a dirigenti territoriali. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere invece esclusa, alla luce delle “altre ragioni ostative” individuate dall’Adunanza Plenaria n. 15/2014, quando l’esecuzione implichi un procedimento complesso coinvolgente pluralità di soggetti e strutture centralizzate, e il beneficio non costituisca mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad accreditare sulla Carta elettronica del docente la somma di euro 1.500,00, con interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo entro il termine di centoventi giorni dalla notifica, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, oltre alla condanna al pagamento dell’astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato l’avvenuta notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto l’integrale ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro, condannando il Ministero a dare esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari entro novanta giorni dalla richiesta della parte, potendo ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora è stata invece respinta. Il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. richiede di valutare anche le “altre ragioni ostative”, non limitandosi al limite negativo della manifesta iniquità. Nel caso di specie, la natura seriale del contenzioso sulla Carta del docente, la complessità del procedimento di attivazione che coinvolge gli Uffici territoriali e le società SO.GE.I. e CONSAP, e la circostanza che il beneficio non costituisce mezzo di sostentamento ma incentivo eventuale, hanno giustificato il diniego dell’astreinte.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in misura ridotta, in considerazione dell’elevata serialità del contenzioso e della sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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