Sospensione dell’ordinanza di rimozione rifiuti ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006: prevalenza del periculum in mora (TAR Sardegna n. 86 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 d.lgs. n. 104/2010, il profilo del periculum in mora può assumere carattere preponderante e decisivo rispetto alla delibazione del fumus, allorquando dall’esecuzione del provvedimento impugnato, che imponga la rimozione di rifiuti ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, derivi al destinatario un pregiudizio oggettivamente grave, anche in ragione del recupero coattivo delle somme anticipate dall’amministrazione. L’interesse pubblico a una sollecita definizione del giudizio è salvaguardato dalla fissazione dell’udienza pubblica di merito in data ravvicinata. L’integrazione del contraddittorio nei confronti di una pluralità di controinteressati può essere autorizzata mediante notifica per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 151 cod. proc. civ., con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito avviso entro trenta giorni.
Il Fatto
Con ordinanza n. 72 del 30 dicembre 2025, il Sindaco del Comune di Assemini ha ingiunto alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, di provvedere, entro il termine di 180 giorni, alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al loro smaltimento o recupero, per ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale del sito. Il provvedimento traeva presupposto da una nota del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale del 9 febbraio 2023, da una relazione di sopralluogo della Città Metropolitana di Cagliari del 5 settembre 2023 e da una successiva comunicazione di avvio del procedimento del 10 giugno 2025.
La società ha impugnato l’ordinanza, chiedendone la sospensione cautelare, oltre all’annullamento degli atti presupposti, e ha proposto istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, considerato l’elevato numero di controinteressati, anche potenziali.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Sardegna ha ritenuto, impregiudicato l’esame del merito, che nella presente fattispecie il profilo del periculum in mora risulti preponderante e decisivo. Il pregiudizio derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato è stato valutato come oggettivamente grave, anche per il conseguente recupero delle somme anticipate dalla pubblica amministrazione per l’esecuzione in danno degli interventi di bonifica. Il Collegio ha richiamato, a sostegno di tale valutazione, precedenti conformi della stessa Sezione (ordinanze nn. 22, 23, 24, 26 del 2026 e nn. 150, 151, 152 del 12 giugno 2025).
L’esigenza pubblica alla definizione della lite è stata ritenuta adeguatamente garantita dalla fissazione dell’udienza pubblica di merito per il 24 giugno 2026, in data ragionevolmente prossima.
Con riferimento all’integrazione del contraddittorio, il Tribunale ha accertato la sussistenza dei presupposti per autorizzare la notifica per pubblici proclami, considerato il numero tutt’altro che trascurabile di destinatari, anche potenziali. L’autorizzazione è stata concessa ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l’art. 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel termine perentorio di trenta giorni, di un avviso contenente copia del provvedimento e sunto del ricorso, l’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati e lo stato del procedimento. La prova dell’avvenuta notifica dovrà essere depositata nella Segreteria della Sezione entro i quindici giorni successivi.
Il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’esecuzione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui dispone a carico della società la rimozione dei rifiuti, compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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