Iscrizione al catasto incendi solo per aree boschive o pascolive (TAR Sardegna n. 84 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco, previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, deve includere esclusivamente le aree qualificabili come zone boscate o pascoli. Il riferimento ai “soprassuoli” contenuto nel comma 2 è riferito alle aree di cui al comma 1, che funge da parametro interpretativo. Non esiste la categoria delle aree inserite nel catasto ma escluse dai divieti e dalle prescrizioni di cui all’art. 10, comma 1: tale possibilità costituisce un tertium non datur dal sistema normativo. L’aggiornamento del catasto è atto dovuto solo se ricorrono i presupposti fattuali della natura boschiva o pascoliva dell’area.
Il Fatto
Il Condominio Comunione Parking Tamarix e numerosi altri proprietari di lotti hanno impugnato la Deliberazione della Giunta del Comune di Quartu Sant’Elena n. 326 del 12 dicembre 2025, con cui era stato approvato l’aggiornamento del Catasto Incendi Comunale, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 353/2000, inserendovi l’area su cui insiste il Condominio e i lotti di proprietà dei ricorrenti, insieme agli atti presupposti e conseguenti.
I ricorrenti hanno contestato la legittimità dell’inserimento in quanto le aree non sarebbero qualificabili come boschive o pascolive, come accertato anche dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione, che le aveva ascritte alla tipologia “altri non bosco”, trattandosi di area turistico-residenziale con vegetazione per lo più messa a dimora dai proprietari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente richiamato il contenuto dell’art. 10 della legge n. 353/2000, che al comma 1 vieta per quindici anni una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per le “zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco”, e al comma 2 impone ai comuni di censire i “soprassuoli già percorsi dal fuoco” tramite apposito catasto.
La Corte ha rilevato che la stessa delibera impugnata dava atto che le aree erano identificate come “altro” e non “bosco o pascolo”, con conseguente insussistenza dei divieti, prescrizioni e sanzioni previsti dal capo II dell’art. 10, ma riteneva comunque necessario l’aggiornamento dell’elenco in osservanza del Piano Regionale di prevenzione incendi.
Secondo il Tar, il Comune non avrebbe dovuto procedere all’inserimento dell’area nell’elenco, poiché il riferimento ai soprassuoli di cui al comma 2 è riferito alle zone boscate e ai pascoli di cui al comma 1, che funge da parametro interpretativo. Il TAR ha escluso che sia giuridicamente prevista la possibilità di inserire nell’elenco le aree “altro” e “non bosco o pascolo” escludendo al contempo l’applicazione dei vincoli: tale opzione costituirebbe un tertium non datur dal sistema normativo.
La Corte ha infine ritenuto insussistente la tesi del Comune secondo cui l’iscrizione catastale sarebbe un atto dovuto finalizzato a creare una mappatura completa a prescindere dalla classificazione, affermando che le aree in questione non presentano i requisiti fattuali per essere inserite nell’elenco. Accertata la sussistenza del periculum in mora per il peculiare regime vincolistico delle aree inserite nell’elenco, il TAR ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati nei limiti di interesse dei ricorrenti, compensando le spese di fase.
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Nota della Redazione
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