Cessazione della materia del contendere per rilascio sopravvenuto dell’autorizzazione (TAR Sardegna n. 537 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo ricorre quando, in corso di giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento satisfattivo dell’interesse del ricorrente. La sopravvenienza del rilascio dell’autorizzazione richiesta, intervenuta a seguito di una nuova istanza correttamente formulata e non già di una revoca del diniego impugnato, consente la definizione del giudizio in rito. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite costituisce la regola, non integrando il rilascio sopravvenuto un riconoscimento della fondatezza delle censure dedotte.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’atto interdittivo con cui il SUAPE del Comune di Golfo Aranci aveva ordinato la cessazione immediata dell’attività pubblicitaria esercitata mediante sette impianti installati lungo le strade provinciali n. 16 e n. 82, per il mancato rinnovo dei titoli autorizzatori già rilasciati dalla Provincia. La ricorrente contestava altresì la nota con cui la Provincia aveva ritenuto non corretta la procedura di autocertificazione a zero giorni avviata per il rinnovo dei titoli, nonché la comunicazione di irricevibilità della precedente istanza, in quanto il procedimento apparteneva all’ambito SUAPE ai sensi della normativa regionale.
Nel corso del giudizio, in data 3 febbraio 2026, la società depositava istanza per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il rilascio delle autorizzazioni oggetto di causa, intervenuto in pendenza del giudizio, ha determinato l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato dalla ricorrente, rendendo superfluo l’esame delle censure dedotte. La definizione del giudizio in rito, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., discende dalla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
In punto di spese, il Tribunale ha condiviso le argomentazioni della Provincia, la quale aveva evidenziato che la cessazione della materia del contendere derivava da una sopravvenienza autonoma, non implicante alcun riconoscimento della fondatezza delle censure dedotte. Il rilascio delle autorizzazioni, infatti, non costituiva revoca o superamento del precedente diniego, ma era intervenuto esclusivamente a seguito della proposizione, in corso di giudizio, di una nuova istanza correttamente formulata.
Su tali basi, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, valorizzando la circostanza che la sopravvenienza satisfattiva non fosse riconducibile a un’autoannullamento o a una revisione in autotutela del provvedimento impugnato, bensì a un’iniziativa procedimentale del tutto nuova ed autonoma della stessa ricorrente.
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Nota della Redazione
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