Sopravvenuto difetto di interesse dichiarato con compensazione delle spese (TAR Sardegna n. 532 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, determinata da eventi successivi alla proposizione del ricorso, determina la declaratoria di improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. L’istanza di parte, non opposta dalla controparte, costituisce il presupposto processuale per tale declaratoria. La compensazione delle spese di lite rappresenta la regola in caso di cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti non imputabili alle parti.
Il Fatto
Le società ricorrenti avevano impugnato l’avviso pubblico con cui il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari aveva indetto una procedura per l’assegnazione di terreni destinati alla produzione di idrogeno verde, nonché la relativa proroga e i successivi chiarimenti. Il ricorso era stato proposto dinanzi al TAR Sardegna, che lo aveva assegnato alla Sezione Seconda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che le ricorrenti avevano depositato, in data 3 febbraio 2026, una istanza per la declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse, in relazione a eventi procedimentali verificatisi successivamente alla proposizione del ricorso. Tale istanza era finalizzata alla declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione, con compensazione delle spese di lite.
Il Consorzio intimato non aveva opposto alcunché all’istanza. Il Collegio ha pertanto ritenuto che non restasse che provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia si fonda sul disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in coerenza con la natura sopravvenuta della causa di improcedibilità, non imputabile alle parti. La decisione è stata assunta all’esito dell’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, con conseguente ordine di esecuzione all’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.