Vizio procedimentale e qualificazione edilizia delle pompe di calore (TAR Sardegna n. 531 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata basata su meri accertamenti tecnici che non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario. L’installazione di pompe di calore su terrazzo di proprietà, ancorché funzionalmente connessa all’impianto idrico sanitario, costituisce manutenzione straordinaria soggetta a comunicazione di inizio lavori, la cui omissione è sanzionata ai sensi dell’art. 15, comma 7, della L.R. n. 23/1985. La sanzione per la violazione delle disposizioni regolamentari locali sulla visibilità degli impianti dalle aree pubbliche è legittima quando la collocazione delle unità esterne risulti accertata in concreto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ingiunzione con cui il Comune applicava due sanzioni pecuniarie: la prima di euro 500,00, ai sensi dell’art. 15, comma 7, L.R. n. 23/1985, per l’omessa comunicazione di lavori di manutenzione straordinaria; la seconda di euro 100,00, ai sensi dell’art. 125, comma 2, lett. h), del regolamento edilizio comunale, per la posa in opera di due unità esterne “aria-acqua” chiller sul terrazzo di proprietà, in violazione dell’art. 98 del medesimo regolamento che ne vieta l’installazione se visibile dallo spazio pubblico. Il ricorrente deduceva la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’insussistenza dell’abuso per la natura di estensione dell’impianto idrico sanitario delle pompe di calore, un difetto di istruttoria e un profilo di disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto respinto il vizio procedimentale. Richiamando T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, n. 4997 del 2020 e T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, n. 703 del 2013, ha affermato che la comunicazione di avvio del procedimento è superflua per gli atti di repressione degli illeciti edilizi, i quali si connotano come accertamenti tecnici tipizzati che non necessitano dell’apporto partecipativo del destinatario; nel caso di specie, peraltro, le osservazioni del ricorrente non avrebbero modificato l’esito del procedimento.
Nel merito, la Corte ha escluso che l’installazione delle pompe di calore potesse considerarsi attività di edilizia libera in ragione dell’asserita connessione all’impianto idrico sanitario. L’art. 15, comma 2, lett. b), L.R. n. 23/1985 richiede la comunicazione di inizio lavori per gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino parti strutturali, comunicazione mai presentata per le unità esterne. L’integrazione documentale richiesta dal Comune nel 2020 concerneva proprio lo schema degli impianti oggetto di rifacimento, sicché alcun titolo abilitativo poteva dirsi perfezionato.
Quanto alla contestazione regolamentare, la documentazione fotografica del sopralluogo provava la collocazione delle unità in posizione visibile dalla strada, integrando la violazione dell’art. 98 del regolamento edilizio comunale. Il Collegio ha precisato che tale disciplina non vieta in assoluto l’installazione, ma impone un criterio di posizionamento e dimensionamento compatibile con il decoro urbano. La dedotta disparità di trattamento è stata infine giudicata infondata per difetto di prova e perché l’ingiunzione non impone la rimozione delle opere ma sanziona la violazione di obblighi edilizi. La soccombenza ha determinato la condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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