Legittimo il vincolo indiretto su area contigua al bene culturale anche se non monumentale (TAR Sardegna n. 529 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo indiretto di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 non richiede, quale elemento costitutivo, che il bene culturale oggetto di tutela diretta abbia carattere “monumentale”. L’esercizio del potere prescrittivo si connota per una discrezionalità mista, tecnica e amministrativa, e deve essere scrutinato alla luce del principio di proporzionalità nelle sue componenti della idoneità, della necessarietà e della proporzionalità in senso stretto. Nell’adozione del provvedimento l’amministrazione può legittimamente considerare anche interessi ulteriori rispetto a quello culturale, senza che ciò configuri sviamento di potere. La circostanza che il vincolo indiretto riguardi l’area sulla quale il privato intende realizzare un progetto edilizio non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento. L’inoppugnabilità del vincolo diretto preclude, in sede di impugnazione del vincolo indiretto, la rivisitazione dei fatti posti a fondamento del primo provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’area industriale, aveva acquistato un terreno sul quale insisteva un vincolo diretto riguardante il c.d. Nuraghe Sant’Elia. Dopo aver comunicato alla Soprintendenza il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per autoconsumo nella porzione non vincolata, l’amministrazione avviava il procedimento per l’imposizione del vincolo indiretto ex art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 su parte delle aree contigue al bene, con prescrizioni che includevano il divieto di realizzare impianti ad energia rinnovabile. Avverso tale decreto la società proponeva ricorso, deducendo la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la carenza di istruttoria e lo sviamento di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha richiamato le coordinate ermeneutiche del Consiglio di Stato in materia di tutela indiretta, ricordando che la funzione dell’istituto è quella di “completamento pertinenziale” della visione e fruizione dell’immobile principale e che l’amministrazione, nell’esercitare la facoltà di dettare prescrizioni, deve contemperare le esigenze di cura e integrità con la fruizione dinamica del bene, potendo considerare anche interessi diversi da quello culturale.
Ha quindi escluso lo sviamento di potere derivante dalla circostanza che la Soprintendenza avesse considerato la possibile realizzazione del progetto fotovoltaico della ricorrente, in analogia con la fattispecie esaminata dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato. Al contrario, secondo il Collegio, l’aver limitato il vincolo indiretto alla fascia prossima al bene culturale costituisce corretta applicazione del principio di proporzionalità in senso stretto, poiché tutela solo l’area contigua al manufatto, preservandone il contesto.
Il TAR ha altresì affermato che le censure relative alla ridotta consistenza delle emergenze archeologiche (“5-6 massi basaltici posati al suolo”) e alla mancanza di monumentalità del bene costituiscono, nella sostanza, critiche rivolte al provvedimento del 2017 che aveva imposto il vincolo diretto. Trattandosi di provvedimento inoppugnato, la sua definitività non ha effetto solo processuale ma sostanziale: il bene è ormai vincolato e non possono essere rivisitati, nel procedimento di applicazione del vincolo indiretto, i fatti che hanno portato alla apposizione del vincolo diretto.
Quanto alla proporzionalità della misura che vieta la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile, il Collegio ha osservato che è proprio la ridotta percepibilità del bene – non più contestabile – a rendere legittima la prescrizione, poiché l’occupazione dell’area contigua con un impianto industriale comprometterebbe irrimediabilmente la fruizione e la valorizzazione del bene stesso. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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