Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 462 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accoglie la domanda di riconoscimento della retribuzione professionale docente costituisce titolo esecutivo e, ove l’Amministrazione non adempia nel termine di 120 giorni dalla notifica, legittima il ricorso per ottemperanza innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva. La nomina del commissario, escludendo la configurabilità di “violazioni o inosservanze successive” da parte dell’Amministrazione, consente al Collegio di soprassedere sulla domanda di pagamento di un’ulteriore somma di danaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, docente supplente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente per l’anno scolastico 2020/2021, oltre interessi, rivalutazione e spese. La sentenza, divenuta cosa giudicata per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione senza che questa provvedesse al pagamento nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione del giudicato, la condanna dell’Amministrazione al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la fondatezza del ricorso, rilevando che l’Amministrazione intimata non aveva fornito utili indicazioni per una soluzione bonaria e che il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha pertanto dichiarato l’inottemperanza e accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva.
Il Presidente del TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato, previa verifica del perdurante inadempimento. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di danaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ha ritenuto che la nomina sin d’ora del commissario ad acta escluda la configurabilità di “violazioni o inosservanze successive” da parte dell’Amministrazione, consentendo di soprassedere su tale richiesta.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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