Ottemperanza, cessazione della materia del contendere e spese a carico dell’Amministrazione in caso di adempimento tardivo (TAR Sardegna n. 389 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del dictum giudiziale da parte dell’Amministrazione, intervenuta successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso introduttivo, determina la cessazione della materia del contendere, restando conseguentemente assorbita ogni questione relativa all’originaria inerzia. Restano invece devolute al giudice dell’ottemperanza le spese del giudizio, che vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento è avvenuto solo dopo l’incardinamento della causa. La liquidazione delle spese può essere operata in via equitativa in misura ridotta, in considerazione della natura seriale del contenzioso e della sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, fermo il diritto al rimborso del contributo unificato ove versato e la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito sulla Carta elettronica del docente dell’importo di € 1.500,00, oltre interessi legali, quale contributo alla formazione professionale.
A fronte della mancata esecuzione spontanea della sentenza, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., chiedendo l’assegnazione della Carta del docente con le modalità di cui al DPCM 28 novembre 2016 e la condanna dell’Amministrazione all’erogazione delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con nota depositata in atti, la ricorrente aveva dichiarato che l’Amministrazione resistente, sia pure tardivamente, aveva provveduto ad eseguire il dictum giudiziale, accreditando le somme dovute a titolo di Carta del docente. Da tale accertamento il TAR ha tratto la conclusione della cessazione della materia del contendere, essendo stato conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato il criterio della soccumbenza virtuale, osservando che la P.A. aveva adempiuto solo successivamente all’incardinamento del giudizio, così determinando la necessità del ricorso. Tale circostanza ha giustificato la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In sede di liquidazione, il Collegio ha tenuto conto della natura estremamente seriale del contenzioso in materia e del fatto che, nella medesima camera di consiglio, il difensore avesse patrocinato cinque cause dal contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva caratterizzata da elevata ripetitività e standardizzazione. Sulla base di tali elementi, ha ritenuto equo liquidare le spese in € 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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