Ottemperanza per la carta elettronica del docente, termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 385 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del lavoro che accoglie la domanda di riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (art. 1, comma 121, l. n. 107/2015) produce un titolo esecutivo suscettibile di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., per l’ipotesi di mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione. La decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, integra la condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza. Accolta l’azione, il giudice assegna all’Amministrazione il termine per l’adempimento (nella specie 120 giorni) e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina il commissario ad acta sin da ora, indicandone preventivamente il termine di intervento e la fonte di finanziamento, ivi incluso il pagamento in conto sospeso. La condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa per la sussistenza di «altre ragioni ostative», quando l’adempimento richieda un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti tra cui società informatiche di supporto, e il beneficio economico non si configuri come mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
Un docente, già vittorioso dinanzi al giudice del lavoro in un giudizio relativo al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente, proponeva ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, pubblicata il 13 marzo 2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 29 luglio 2025. La pronuncia era passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione di cancelleria del 18 novembre 2025. Nessun adempimento era seguito da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Dinanzi al TAR il ricorrente chiedeva l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, la condanna dell’Amministrazione a concludere le procedure esecutive e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, oltre alla condanna alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio e la sussistenza dei presupposti processuali, ha rilevato che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata e che il ricorso era stato notificato il 22 dicembre 2025, risultando quindi inutilmente decorso il termine di 120 giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997. Ha pertanto accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di dare completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio anche a livello territoriale, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte per l’esecuzione. Ha precisato che il commissario, organo ausiliario del giudice, potrà avvalersi dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e dell’istituto del pagamento in conto sospeso, senza liquidazione di compenso trattandosi di dipendente pubblico della struttura debitrice.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora, richiamando i principi espressi da Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 15 del 25 giugno 2014, che ha individuato la sussistenza di «altre ragioni ostative» quali limite autonomo rispetto alla manifesta iniquità. Ha valorizzato, in particolare, la complessità del procedimento di attivazione della carta elettronica, che coinvolge oltre agli uffici territoriali anche le società SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione dell’applicazione web, nonché l’eccezionale mole di contenzioso seriale riguardante il beneficio, e la natura del contributo, non configurandosi come mezzo di sostentamento del lavoratore ma come incentivo eventuale e facoltativo. Ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta (400,00 euro) in ragione dell’elevata serialità del contenzioso e della ripetitività dell’attività difensiva, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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