Permanenza invernale dei manufatti balneari: obbligo di smontaggio e titolo paesaggistico (TAR Sardegna n. 313 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione di smontaggio stagionale, imposta dall’autorità preposta alla tutela paesaggistica e recepita nel provvedimento unico, integra il contenuto essenziale del titolo concessorio, delimitandone temporalmente l’efficacia. L’inosservanza di tale obbligo determina la perdita di efficacia del titolo per il periodo successivo alla scadenza stagionale e la qualificazione dell’opera come abusiva, senza che l’amministrazione sia tenuta al previo esercizio del potere di autotutela. La facoltà di mantenere i manufatti amovibili, prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 198/2022 e dall’art. 3-bis della l. n. 118/2022, opera solo a beneficio di strutture assistite da titoli validi ed efficaci alla data di entrata in vigore della norma, restando salvi i provvedimenti di demolizione già adottati. La valutazione di compatibilità paesaggistica costituisce presupposto indefettibile per la permanenza delle opere precarie.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per l’esercizio di un chiosco-bar, impugnava l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi adottata dal Comune. Il provvedimento repressivo contestava sia la mancata rimozione stagionale del manufatto, imposta da una prescrizione del titolo del 2019, sia la presenza di ulteriori difformità edilizie e paesaggistiche emerse in sede di sopralluogo. La ricorrente deduceva la sopravvenienza di normative statali e regionali che avrebbero consentito la permanenza invernale delle strutture balneari, nonché l’esistenza di un giudicato favorevole formatosi su un precedente ordine di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, soffermandosi sulla natura e sulla portata della prescrizione di smontaggio stagionale. Tale prescrizione, imposta dalla Soprintendenza e recepita nel provvedimento unico del 2019, non costituisce un elemento accessorio del titolo ma ne integra il contenuto essenziale. Ne deriva che l’inosservanza dell’obbligo di rimozione entro il 31 ottobre comporta la perdita di efficacia del titolo edilizio e paesaggistico per il periodo successivo alla scadenza stagionale, rendendo l’opera abusiva e legittimando l’ordine di demolizione senza necessità di un previo annullamento in autotutela del provvedimento abilitativo.
Quanto alla normativa sopravvenuta, il Collegio ha chiarito che l’art. 10-ter del d.l. n. 198/2022, convertito nella l. n. 14/2023, non poteva trovare applicazione: la struttura risultava infatti priva di un valido titolo concessorio già alla data del 1° novembre 2022, antecedente all’entrata in vigore della norma. Parimenti inapplicabile è risultata la disciplina di cui all’art. 3-bis della l. n. 118/2022, come modificata dalla l. n. 166/2024, che espressamente fa salvi i provvedimenti di demolizione adottati anteriormente alla sua entrata in vigore.
Il Collegio ha poi escluso che la permanenza potesse essere legittimata dall’art. 22-bis della l.r. n. 45/1989, rilevando come la disposizione presupponga la piena efficacia del titolo concessorio e come la struttura in esame, per dimensioni e destinazione, esuli dai limiti dimensionali e funzionali previsti per le strutture di facile rimozione. Ha infine ritenuto legittima la qualificazione delle opere come abusive, essendo emersa l’assenza di autorizzazione paesaggistica per interventi di dimensioni non riconducibili all’edilizia libera.
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Nota della Redazione
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