Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: onere della parte di dichiararla (TAR Sardegna n. 271 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la stessa parte ricorrente, con memoria depositata prima dell’udienza di discussione, dichiari di non avere più interesse alla definizione del giudizio. La dichiarazione della parte, se reiterata in udienza con il consenso delle controparti, vincola il Collegio a pronunciare in conformità, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava una serie di atti del Comune di Palau e della Regione Sardegna, concernenti un intervento di ripristino e valorizzazione della retrospiaggia di Punta Sardegna. Con motivi aggiunti aveva esteso l’impugnazione agli atti di affidamento dell’incarico a una società cooperativa.
In vista dell’udienza pubblica, il ricorrente depositava una memoria con cui chiedeva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, domanda reiterata in udienza e accettata dalle controparti costituite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della richiesta del ricorrente e del consenso dei difensori delle parti resistenti, ha ritenuto di dover provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm..
La declaratoria di improcedibilità consegue alla sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte interessata, che determina l’estinzione del giudizio. Trattandosi di esito non dipendente dalla soccombenza di alcuna delle parti, il Collegio ha disposto la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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