Ottemperanza per la carta docente: il TAR nomina commissario ad acta e condanna il Ministero (TAR Sardegna n. 237 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta dinanzi al giudice amministrativo è lo strumento idoneo per conseguire l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che condannano l’amministrazione pubblica a un obbligo di fare, quale l’erogazione del beneficio della carta elettronica del docente. L’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 convertito, legittima il creditore a instaurare il giudizio di ottemperanza. In tale sede, il giudice, accertata la mancata esecuzione, condanna l’amministrazione a provvedere entro un nuovo termine e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso, senza liquidazione di compenso quando lo stesso sia un dirigente della medesima amministrazione debitrice.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, sezione lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a percepire, per l’anno scolastico 2020/2021, il beneficio economico di Euro 500,00 annui per mezzo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la somma tramite accredito sulla medesima carta.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dalla legge, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, limitandosi a corrispondere le sole spese di lite. La decisione, nel frattempo passata in giudicato, ha indotto il docente a proporre ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto il ricorso fondato. Dal fascicolo processuale è emerso che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata all’amministrazione in data 22 luglio 2024 ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Il ricorso per l’ottemperanza, notificato l’11 dicembre 2025, è stato considerato rituale e tempestivo, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La mancata esecuzione della pronuncia da parte del Ministero ha integrato i presupposti per l’accoglimento della domanda. Il Tribunale ha pertanto disposto che l’amministrazione dia completa esecuzione alla sentenza entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio economico.
Coerentemente con la funzione sollecitatoria del giudizio di ottemperanza, e considerato il rischio di un’ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel responsabile della direzione generale competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi. Nessun compenso è stato liquidato al commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
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Nota della Redazione
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