Cessazione della materia del contendere per ottemperanza per Carta del docente e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Sardegna n. 218 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso per l’ottemperanza e il successivo adempimento, sia pure tardivo, dell’Amministrazione al comando giudiziale, comportano la declaratoria di cessazione della materia del contendere, atteso il conseguimento del bene della vita sotteso all’azione. L’esecuzione spontanea intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio non esclude la condanna della P.A. alle spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania – Sezione Lavoro. Detta pronuncia aveva riconosciuto il diritto della stessa a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare l’importo di euro 500,00 annui.
Nelle more del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione ha provveduto ad eseguire il dictum giudiziale, seppure tardivamente, accreditando le somme dovute in favore della ricorrente. Quest’ultima ha insistito, tuttavia, per la condanna del Ministero alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto dell’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione, rilevando come l’erogazione delle somme e l’emissione della Carta del docente abbiano determinato il conseguimento dell’utilità sostanziale perseguita dalla ricorrente. Da ciò è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non residuando alcuna ulteriore statuizione da adottare sul piano del rapporto sostanziale.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto il pagamento a carico del Ministero resistente, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale. L’Amministrazione ha, infatti, adempiuto al comando giudiziale soltanto successivamente all’incardinamento della presente causa, sicché la proposizione del ricorso si è resa necessaria per ottenere l’esecuzione del giudicato.
Nella determinazione dell’importo, il Collegio ha valorizzato la natura seriale del contenzioso in materia di Carta del docente. Avendo il difensore della ricorrente discusso, nella medesima camera di consiglio, sei cause dal contenuto identico o sovrapponibile, l’attività difensiva è stata connotata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione. Tale circostanza ha giustificato una liquidazione equitativa delle spese in misura ridotta, pari a complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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