Cessazione materia del contendere e soccombenza virtuale per ottemperanza Carta docente (TAR Sardegna n. 215 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, l’esecuzione tardiva del dictum giudiziale da parte dell’Amministrazione, successiva alla notificazione del ricorso introduttivo, determina la cessazione della materia del contendere, essendo stato conseguito il bene della vita richiesto. L’adempimento sopravvenuto non esonera tuttavia la P.A. dalla rifusione delle spese di lite, atteso che la soccombenza va valutata secondo il criterio della soccombenza virtuale, dovendosi tener conto della necessità, per il ricorrente, di incardinare il giudizio per ottenere quanto già riconosciutogli. La natura seriale e standardizzata del contenzioso in materia di Carta del docente legittima una liquidazione equitativa delle spese in misura ridotta rispetto ai parametri ordinari.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 291/2024 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto del ricorrente, docente precario, a fruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito dell’importo complessivo di euro 2.500,00.
A fronte della mancata esecuzione della pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza avanti al TAR Sardegna, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo l’assegnazione della Carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui al DPCM 28 novembre 2016. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto all’accredito delle somme dovute, sia pure tardivamente, portando il ricorrente a insistere unicamente per la condanna del Ministero alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’esecuzione spontanea e tardiva della pronuncia giudiziale da parte dell’Amministrazione, intervenuta dopo la notificazione del ricorso, integra gli estremi della cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria costituisce l’esito naturale del giudizio allorché il ricorrente abbia comunque conseguito il bene della vita cui aspirava, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento nel merito.
Quanto al regime delle spese, il TAR ha fatto applicazione del criterio della soccombenza virtuale, affermando che l’Amministrazione, avendo adempiuto solo successivamente all’incardinamento della causa, deve essere considerata parte soccombente. L’ottica della ragione posta a fondamento dell’iniziativa giudiziale impone, infatti, di non far gravare sul ricorrente le spese di un giudizio reso necessario dall’inadempimento della P.A.
Il Collegio ha, infine, valorizzato la natura estremamente seriale del contenzioso in materia di Carta del docente, evidenziando come, all’udienza, il difensore avesse discusso sei cause di contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva caratterizzata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione. Sulla base di tali rilievi, ha ritenuto equo ridurre la liquidazione delle spese a complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.