Monetizzazione parcheggi non dovuta per unità derivata sotto i 210 mc (TAR Sardegna n. 210 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 15-quater, comma 7, della l.r. Sardegna n. 23/1985, come modificato dall’art. 10, comma 1, della l.r. n. 11/2017, secondo cui la monetizzazione delle aree per parcheggi “non è necessaria per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria purché di volume inferiore a 210 metri cubi”, costituisce norma speciale derogatoria rispetto alla disciplina generale della monetizzazione. L’inciso finale, che fa salve le “disposizioni più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali”, non consente di ritenere più restrittive disposizioni regolamentari che non facciano espresso riferimento al medesimo elemento di specialità (il volume dell’unità immobiliare), né tantomeno disposizioni generali precedenti, come l’art. 64 del Regolamento edilizio comunale, chiaramente derogate dalla norma speciale successiva, in ossequio al principio lex specialis derogat legi generali.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare frazionata in due appartamenti, entrambi di volumetria inferiore a 210 mc, aveva presentato al Comune di Cagliari una SCIA per intervento di ristrutturazione con frazionamento. L’Amministrazione comunale, ritenendo non dimostrato il reperimento di uno stallo di parcheggio conforme alle dimensioni prescritte, avviava il procedimento di annullamento in autotutela ex artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e, all’esito, annullava la SCIA, imponendo alla società il pagamento di una somma a titolo di monetizzazione delle aree per parcheggi per la sola unità derivata dal frazionamento.
La società impugnava sia la comunicazione di avvio del procedimento sia il provvedimento conclusivo, deducendo, tra l’altro, che per l’unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria, avente volume inferiore a 210 mc, nessuna somma fosse dovuta ai sensi dell’art. 15-quater, comma 7, della l.r. Sardegna n. 23/1985.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, di portata assorbente, osservando che il provvedimento di autotutela si regge su un presupposto erroneo. È pacifico che il frazionamento abbia generato due appartamenti con volumetria inferiore a 210 mc, per i quali non è stato possibile realizzare i parcheggi obbligatori di rispettiva pertinenza.
La difesa comunale sosteneva che l’obbligo di monetizzazione per l’unità derivata dal frazionamento, ancorché inferiore a 210 mc, discendesse dall’art. 64 del Regolamento edilizio comunale, configurabile come “disposizione più restrittiva” fatta salva dall’inciso finale del comma 7 dell’art. 15-quater della legge regionale.
Il Collegio ha respinto la tesi, chiarendo che la previsione regolamentare si limita a stabilire una regola generale di trasformazione in corrispettivo monetario dell’obbligo di assicurare la dotazione di aree per la sosta, laddove invece la norma regionale, successiva nel tempo, contiene un quid pluris: essa stabilisce che la monetizzazione non è necessaria per la prima unità immobiliare ulteriore rispetto all’originaria, purché di volume inferiore a 210 mc. Si tratta di una norma speciale derogatoria, il cui elemento di specialità è dato proprio dal riferimento alla dimensione volumetrica dell’unità immobiliare.
Pertanto, l’inciso finale del comma 7 non poteva condurre a una diversa conclusione: non sono configurabili come più restrittive né disposizioni che non facciano espresso riferimento al medesimo elemento di specialità, né disposizioni generali precedenti derogate dalla norma speciale successiva. Alla luce del principio lex specialis derogat legi generali, il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato, con compensazione delle spese di lite e rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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