Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarata in udienza (TAR Sardegna n. 172 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito del giudizio, dichiarata dal difensore del ricorrente in udienza, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Tribunale prende atto della dichiarazione, resa alla presenza del difensore di controparte che ne ha preso atto, senza necessità di esaminare il merito delle censure proposte. La pronuncia di improcedibilità consegue alla cessazione dell’interesse strumentale alla definizione nel merito, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente dell’Associazione regionale allevatori della Sardegna, impugnava l’esclusione dalla selezione per soli titoli bandita dall’Agenzia Laore Sardegna per l’assunzione a tempo determinato di personale, nonché gli atti di approvazione della graduatoria e il bando stesso nella parte in cui richiedeva il servizio presso l’ARAS al 31 dicembre 2020 e il possesso dei requisiti alla data di pubblicazione del bando. La selezione trovava fondamento nell’art. 1, comma 2-ter, della L.R. n. 47/2018, in esecuzione della L.R. n. 34/2020.
Il ricorrente contestava, in particolare, la clausola del bando che imponeva di essere in servizio presso l’ARAS al 31 dicembre 2020 e di aver prestato attività in mansioni corrispondenti a quelle messe a selezione, oltre alla clausola relativa alla permanenza dei requisiti fino alla stipula del contratto. Si costituiva in giudizio l’Agenzia Laore Sardegna, mentre gli altri soggetti evocati non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’udienza di smaltimento dell’arretrato, ha preso atto della dichiarazione del difensore del ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito del giudizio. La dichiarazione è stata resa alla presenza del legale di controparte, che ne ha preso atto, e ha determinato la cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell’interesse processuale.
La pronuncia si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale ha rilevato che non residuava alcun interesse del ricorrente alla decisione nel merito, rendendo superflua l’analisi delle censure proposte avverso gli atti della selezione.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra le parti, ravvisando giusti motivi, senza condanna al pagamento delle spese processuali. La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026, tenutasi da remoto, e la sentenza è stata depositata il 26 gennaio 2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.