La mobilità dei pubblici dipendenti è cessione del contratto, giurisdizione al giudice ordinario del lavoro (TAR Sardegna n. 168 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mobilità, anche esterna, dei pubblici dipendenti va qualificata come una cessione del contratto di lavoro già in essere, non come costituzione di un nuovo rapporto. Ne consegue che le controversie relative a tale procedura rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001. Per procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico non si intendono la mobilità volontaria, ma solo i procedimenti preordinati alla costituzione ex novo del rapporto o le procedure interne che comportino una novazione oggettiva del rapporto stesso. La dedotta illegittimità degli atti presupposti o la loro asserita violazione del giudicato non costituisce criterio autonomo di attribuzione della giurisdizione al giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato di un Comune, aveva partecipato a una procedura di mobilità regionale indetta ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 9/2020. Nel corso della procedura la Regione aveva introdotto la necessità del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza. A seguito del diniego di nulla osta da parte del proprio ente, il dipendente veniva escluso.
Il ricorrente impugnava l’esclusione e il successivo rigetto dell’istanza di autotutela, deducendo l’illegittimità degli atti impugnati. La Regione si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario adito in funzione di giudice del lavoro. Il Collegio ha dato continuità al proprio precedente richiamato in sentenza, coerente con l’orientamento prevalente delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni.
Secondo il Tribunale, tale procedura integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti. Poiché non viene in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di una procedura selettiva concorsuale, non può applicarsi la residuale giurisdizione del giudice amministrativo prevista dall’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.
Il Collegio ha respinto l’argomento del ricorrente fondato sulla violazione di un precedente giudicato amministrativo. Ha osservato che tale profilo, pur rilevante ai fini della legittimità dell’azione amministrativa, non è idoneo a mutare la natura della situazione giuridica dedotta in giudizio. Il bene della vita perseguito resta l’immissione nei ruoli regionali, che attiene alla cessione di un contratto già in essere e non all’esito di una procedura concorsuale.
La dedotta violazione del giudicato non assurge a criterio autonomo di riparto della giurisdizione. Spetterà al giudice del lavoro valutare l’illegittimità dell’azione amministrativa, anche disapplicando gli atti ritenuti viziati. La sentenza dichiara il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione, con termine di tre mesi dal passaggio in giudicato per la riassunzione e compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.