Autotutela su concessione di suolo pubblico: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sardegna n. 165 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente in prossimità dell’udienza di discussione, determina l’improcedibilità del ricorso. Il giudice amministrativo prende atto della rinuncia implicita alla prosecuzione del giudizio e dichiara l’estinzione del processo senza esaminare il merito delle censure. In presenza di giusti motivi, le spese di lite possono essere compensate tra le parti. L’ordinanza cautelare che abbia respinto l’istanza di sospensiva, per assenza di un periculum in mora legato al carattere non permanente del titolo concessorio, non incide sulla successiva declaratoria di improcedibilità.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune aveva disposto, in sede di autotutela, l’annullamento del provvedimento unico SUAPE di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. Nell’atto di impugnazione era richiesto anche il risarcimento dei danni patiti per effetto dei provvedimenti assunti dall’amministrazione. Nella fase cautelare, il Tribunale respingeva l’istanza di sospensione per non aver la ricorrente dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile, tenuto conto del carattere non permanente della concessione.
La Motivazione della Corte
In vista dell’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026, fissata in attuazione delle misure PNRR della Giustizia amministrativa, la società depositava istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con richiesta di compensazione delle spese. Il Comune resistente aderiva a tale richiesta, manifestando la propria concorde volontà di definizione del giudizio.
Il Collegio, rilevata la concorde posizione delle parti, ha ritenuto di dover prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare il ricorso improcedibile. L’articolo 85, comma 4-bis, cod. proc. amm. consente la definizione del giudizio in forma semplificata quando non sussistano questioni di diritto da risolvere e la decisione possa essere assunta sulla base degli atti depositati.
La declaratoria di improcedibilità consegue alla valutazione, rimessa al giudice, che la parte ricorrente non abbia più interesse alla definizione nel merito della controversia. Nel caso di specie, la manifestazione di volontà della società, condivisa dall’amministrazione, ha reso superfluo l’esame delle censure dedotte avverso il provvedimento di autotutela.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione per giusti motivi, riconoscendo la peculiarità della vicenda e la condotta processuale delle parti. La sentenza, dichiarata l’improcedibilità, è stata rimessa all’autorità amministrativa per la sua esecuzione.
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Nota della Redazione
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