Cessata materia del contendere per revoca in autotutela della sanzione disciplinare (TAR Sardegna n. 156 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento sanzionatorio impugnato, intervenuta nelle more del giudizio e satisfattiva delle ragioni del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di pronuncia sul merito delle censure. La declaratoria di improcedibilità per cessazione della materia del contendere non presuppone l’accertamento della fondatezza del ricorso, ma soltanto la verifica che il provvedimento sopravvenuto abbia integralmente realizzato il bene della vita invocato con l’azione giurisdizionale. Il regime delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell’Amministrazione che ha dato causa al giudizio alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
Un’agente di polizia penitenziaria aveva impugnato il decreto con cui l’Amministrazione le aveva irrogato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30° della retribuzione mensile, per la contestata violazione dell’art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 449/1992, per recidiva in una mancanza punibile con la censura, nonché dell’art. 3 del D.P.R. n. 62/2013. La vicenda traeva origine dalla mancata timbratura del badge in uscita al termine del turno di lavoro dell’11 giugno 2024. Nel giudizio instaurato avanti al TAR, la ricorrente aveva dedotto la tardività e genericità della contestazione disciplinare, l’erronea configurazione della recidiva e l’insussistenza delle violazioni contestate.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio, il Ministero della Giustizia aveva disposto, con decreto del 13 novembre 2025, la revoca in autotutela della sanzione pecuniaria irrogata, accogliendo integralmente le ragioni fatte valere con il ricorso introduttivo. La ricorrente aveva conseguentemente instato per la declaratoria di improcedibilità del gravame per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha osservato che la sopravvenienza provvedimentale esplicava una portata integralmente satisfattiva delle ragioni della parte ricorrente, concretando il raggiungimento del bene della vita invocato con l’iniziativa giurisdizionale. Sulla base di tale presupposto, ha ritenuto sussistenti gli estremi per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di esaminare il merito dei motivi di ricorso.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, in considerazione del fatto che l’Amministrazione aveva dato causa al contenzioso con il provvedimento poi revocato in autotutela.
La pronuncia conferma l’orientamento per cui la revoca in autotutela del provvedimento impugnato, quando interviene dopo la proposizione del ricorso e soddisfa compiutamente la pretesa sostanziale del ricorrente, rende inutile la prosecuzione del giudizio, senza che residui alcun interesse alla decisione nel merito. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata nella camera di consiglio fissata ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a.
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Nota della Redazione
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