Abuso edilizio: demolizione sempre doverosa anche a distanza di anni e verso l’acquirente non autore dell’abuso (TAR Sardegna n. 32 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione ex art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 ha carattere rigidamente vincolato, non richiede né una motivazione specifica in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato al mantenimento dell’immobile, essendo la relativa ponderazione compiuta a monte dal legislatore nel senso della doverosità dell’intervento repressivo. L’ordine può essere legittimamente adottato anche a distanza di anni dall’abuso, nei confronti dell’attuale proprietario che non lo ha perpetrato, e il decorso del tempo, lungi dal radicare la posizione dell’interessato, rafforza il carattere abusivo dell’intervento. La c.d. “fiscalizzazione dell’abuso” può venire in rilievo solo dopo l’adozione dell’ordinanza che ingiunge la demolizione, previa istanza del privato che rappresenti le ragioni dell’impossibilità del ripristino. In caso di pluralità di opere abusive, la valutazione va effettuata in modo globale, non potendosi scomporre i singoli interventi per negare l’assoggettabilità alla sanzione demolitoria.
Il Fatto
La società proprietaria di un’unità immobiliare impugnava l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino adottata dal Comune in relazione ad abusi edilizi realizzati al piano terra (nuova costruzione in aderenza destinata a servizio igienico) e al piano primo (tettoie inclinate in fibrocemento e lamiera). I ricorrenti chiedevano la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo in particolare l’illegittimità dell’ordine per il decorso del tempo e per essere subentrati nella proprietà successivamente alla realizzazione delle opere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna respinge l’istanza cautelare, ritenendo, ad un sommario esame, insussistenti i presupposti per la concessione della misura. Quanto all’abuso al piano terra, il Collegio osserva che dal rilievo planimetrico emergerebbe un ampliamento rispetto all’ingombro di un preesistente vano, oggetto di ingiunzione di demolizione già nel 1957, circostanza che esclude la legittimazione dell’intervento.
La motivazione richiama il principio consolidato per cui il decorso del tempo non radica in alcun modo la posizione giuridica dell’interessato ma, al contrario, rafforza il carattere abusivo dell’intervento, citando in tal senso diversi precedenti del Consiglio di Stato. L’ordine di demolizione, infatti, è atto vincolato che non richiede specifica motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione, essendo tale ponderazione già compiuta dal legislatore, e può essere adottato anche nei confronti dell’acquirente non autore dell’abuso, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 17.10.2017.
Con riferimento alla c.d. “fiscalizzazione dell’abuso”, poi invocata
dai ricorrenti, il Collegio chiarisce che essa può operare solo dopo l’adozione dell’ordinanza di demolizione e a seguito di una specifica istanza del privato che dimostri l’impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi. In ogni caso, per gli abusi al piano primo, la valutazione di un intervento costituito da una pluralità di opere deve essere globale e non atomistica, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto.
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Nota della Redazione
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