Ottemperanza per la Carta docente: accolto il ricorso, negata l’astreinte per le ragioni ostative (TAR Sardegna n. 90 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, la condanna dell’amministrazione all’erogazione della Carta elettronica del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, non trova ostacolo nell’avvenuta scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta qualora sussistano «altre ragioni ostative», quali la complessità del procedimento di attivazione della Carta e la serialità del contenzioso. In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione con accredito di euro 500,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato, ma il Ministero non vi aveva dato esecuzione.
Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, rilevando la rituale notifica della sentenza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impedisce al creditore di procedere esecutivamente ma non preclude l’azione di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi condannato a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella figura del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega. Al commissario è stato assegnato il termine di 90 giorni dalla richiesta della parte per porre in essere tutti gli atti necessari, con possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza di fondi.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio l’ha respinta. Pur constatando l’assenza di preclusioni astratte, ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di «altre ragioni ostative». Nel caso di specie, il ritardo è stato ricondotto alla complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, nonché all’eccezionale mole di contenzioso seriale.
Infine, il giudice ha ritenuto il beneficio della Carta non qualificabile come mezzo di sostentamento del lavoratore, bensì come incentivo meramente eventuale, circostanza che riduce ulteriormente i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, ma ridotte a euro 400,00 in ragione della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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