Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 85 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del lavoro può emettere una sentenza di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma, ma l’esecuzione di tale titolo esecutivo richiede l’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo qualora l’Amministrazione non provveda spontaneamente. L’azione di ottemperanza è ammissibile anche per i giudicati del giudice ordinario, come quelli del giudice del lavoro, ed è consentita solo dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva all’esecuzione del giudicato. Tale commissario, ove sia un dipendente dell’Amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso. La domanda di ottemperanza è accolta anche se l’Amministrazione si è costituita in giudizio con un atto di mera forma, non fornendo prova dell’avvenuto adempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del risarcimento del danno per la reiterazione di contratti a termine, per un importo di euro 15.723,80. La sentenza, pubblicata e notificata, era passata in giudicato. Tuttavia, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che quest’ultimo non aveva ottemperato nel termine di legge. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza è volta a ottenere l’esecuzione del giudicato e che, nel caso di specie, la domanda era stata proposta dopo l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, come prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, condannando il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario avrà il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza entro i 90 giorni successivi alla richiesta della parte interessata.
Il TAR ha precisato che il commissario ad acta, in caso di incapienza di fondi, potrà ricorrere ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Ha infine stabilito che, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non sarebbe stato liquidato alcun compenso per l’attività commissariale.
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Nota della Redazione
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