Rifiuto della penalità di mora nell’ottemperanza per la Carta del docente (TAR Sardegna n. 25 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere esclusa qualora ricorrano “altre ragioni ostative”, diverse dalla manifesta iniquità, che rendano non coercibile l’adempimento. Tali ragioni sussistono quando l’esecuzione della sentenza, concernente l’attivazione della Carta elettronica del docente, richieda un procedimento complesso articolato su più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, e quando il beneficio non configuri un mezzo di sostentamento del lavoratore, ma un incentivo eventuale e di impiego facoltativo.
Il Fatto
Il ricorrente agiva dinanzi al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli la somma di euro 2.000,00 mediante emissione e accredito sulla Carta elettronica del docente. La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 15 aprile 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione della Cancelleria del 13 ottobre 2025. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo esecutivo, fatta eccezione per il pagamento delle spese di lite al difensore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo la domanda di ottemperanza e condannando il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni. Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale, il quale dovrà provvedere entro 90 giorni dalla richiesta della parte. A fronte dell’eventuale incapienza di fondi, il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta, richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui la specialità del debitore pubblico ha aggiunto, al limite negativo della manifesta iniquità, quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale che grava sull’Amministrazione.
Il TAR ha inoltre valorizzato la natura del beneficio, qualificandolo non come mezzo di sostentamento del lavoratore ma come incentivo eventuale e di impiego facoltativo, circostanza che riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Ha infine liquidato le spese di lite in misura ridotta, pari a euro 400,00, in considerazione della natura seriale del contenzioso e della sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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