Carenza di interesse per accesso quando il Comune esclude procedure ablatorie (TAR Sardegna n. 16 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio va dichiarata quando l’amministrazione, costituendosi, esclude l’esistenza di procedimenti ablatori sui beni indicati nell’istanza di accesso, poiché l’eventuale accoglimento non potrebbe comunque soddisfare l’interesse sostanziale del ricorrente. In tale evenienza, la domanda di declaratoria di illegittimità del silenzio perde di utilità concreta, non potendo l’ordine di esibizione essere emesso in assenza dell’atto o del documento richiesto. La definizione in rito prevale sull’esame del merito, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza di accesso agli atti in data 8 maggio 2025, chiedendo la documentazione amministrativa relativa a un procedimento ablatorio che asseritamente sarebbe stato avviato su alcune aree di sua proprietà. A fronte del silenzio serbato dal Comune, aveva adito il Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo la declaratoria di illegittimità dell’inerzia e l’ordine di esibizione dei documenti.
Costituendosi in giudizio, il Comune ha contestato il presupposto fattuale della domanda, evidenziando l’inesistenza di procedure ablatorie sui mappali indicati dal ricorrente nell’istanza di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026, i difensori delle parti hanno concordemente chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
La richiesta è stata ritenuta fondata: l’amministrazione ha escluso in modo netto e non equivoco l’esistenza di procedimenti ablatori riguardanti le aree menzionate nell’istanza di accesso. Tale circostanza priva la domanda giudiziale di qualsiasi utilità concreta, perché l’ordine di esibizione documentale presuppone logicamente l’esistenza dell’atto o del provvedimento di cui si chiede l’ostensione.
Il Tribunale ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, assorbendo ogni questione di merito relativa alla legittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, e ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, disponendo l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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