Compenso del commissario ad acta nell’ottemperanza e criterio a vacazioni (TAR Abruzzo n. 561 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta è organo ausiliario del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 21 cod. proc. amm., e a lui si estende la disciplina prevista per gli ausiliari del magistrato di cui all’art. 57 d.P.R. n. 115/2002. Il compenso spettante va determinato, in base all’art. 2 delle tabelle allegate al d.M. 30 maggio 2002, secondo l’onorario a percentuale commisurato al valore della controversia, quando l’attività svolta sia riconducibile al profilo del consulente tecnico; il criterio a vacazioni riveste natura residuale ed è applicabile soltanto in assenza di una specifica previsione, come nel caso in cui l’incarico consista in attività di ritipizzazione urbanistica e definizione del procedimento. La liquidazione dell’ausiliario è posta a carico dell’amministrazione soccombente, cui è imputabile il giudizio che ha dato luogo alla nomina commissariale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di terreni gravati da vincoli decaduti, aveva chiesto al Comune l’attribuzione al proprio fondo di nuova destinazione urbanistica. Il silenzio serbato dall’amministrazione era stato oggetto di ricorso, definito con sentenza di accoglimento. Poiché il Comune era rimasto inerte, si era proceduto alla nomina di un commissario ad acta, con termine più volte prorogato, per l’adozione degli atti sostitutivi.
Il commissario depositava la relazione conclusiva, rappresentando di aver assolto il munus e chiedendo la liquidazione del compenso. Nessuna delle parti aveva svolto rilievi sull’operato dell’ausiliario.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricondotto la figura del commissario ad acta al novero degli ausiliari del giudice, con conseguente applicazione del d.P.R. n. 115/2002. La questione centrale riguardava la determinazione del compenso e l’individuazione del criterio applicabile.
Richiamando i precedenti citati, il Collegio ha escluso che l’attività svolta potesse essere remunerata con l’onorario a percentuale. Tale criterio, proprio del consulente tecnico in materia contabile, presuppone la commisurazione al valore della controversia, parametro non utilizzabile per un incarico avente ad oggetto una ritipizzazione urbanistica di suoli già gravati da vincoli decaduti.
Ne consegue il ricorso al criterio a vacazioni, di natura residuale, applicabile in assenza di una specifica previsione normativa e calibrato sul tempo necessario allo svolgimento dell’incarico. La puntuale scansione procedimentale funzionale all’esito e la definizione del procedimento mediante deliberazione di approvazione della variante speciale, ai sensi dell’art. 10 l.r. Abruzzo n. 18/1983 e dell’art. 43 l.r. Abruzzo n. 11/1999, hanno reso congrua la somma richiesta, comprensiva della maggiorazione per incarico complesso, oltre al rimborso forfettario.
Il compenso è stato così liquidato in complessivi euro 2.723,43, al netto di imposte e contributi, con condanna del Comune soccombente alla corresponsione.
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Nota della Redazione
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