Nullo il decreto che nomina comandante della Polizia Locale un dirigente responsabile di altro settore (TAR Abruzzo n. 477 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta la conformità degli atti successivi al dictum di annullamento, potendo dichiararne la nullità per elusione del giudicato. La norma regionale che, in caso di vacanza del posto di comandante, consente di conferire l’incarico a un altro dirigente dell’ente non deroga al divieto, di cui all’art. 11, comma 3, della medesima legge, di porre la Polizia Locale alle dipendenze del responsabile di un settore diverso. Ne consegue che è nullo il decreto di nomina a comandante della Polizia Locale di un dirigente che sia già titolare di un altro incarico dirigenziale nell’ambito del medesimo Comune.
Il Fatto
A seguito di un lungo contenzioso, il TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza proposto da un dipendente della Polizia Locale, dichiarando la nullità di precedenti nomine e ordinando al Comune di coprire il ruolo di comandante secondo la procedura di legge. Era stato inoltre nominato un commissario ad acta. Nelle more, il Sindaco ha adottato un nuovo decreto, basato su una norma regionale sopravvenuta, conferendo l’incarico di comandante ad interim a un dirigente già responsabile di un altro settore dell’ente. Il ricorrente ha impugnato tale atto, nonché le successive proroghe, deducendo plurimi vizi tra cui l’elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente escluso la legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e della Prefettura, estranei agli atti impugnati. Ha poi qualificato il ricorso come avente natura in parte impugnatoria e in parte di ottemperanza, poiché alcuni motivi censuravano la violazione di precedenti sentenze sull’affidamento dell’incarico di comandante, mentre altri riguardavano vizi più generali degli incarichi dirigenziali.
Il Collegio ha dichiarato infondato il motivo con cui si contestava la mancata nomina del vice comandante, rilevando che la nuova formulazione dell’art. 5, comma 7-bis, della legge Regione Abruzzo n. 42/2013 consente di conferire l’incarico a un altro dirigente dell’ente, senza necessariamente seguire la scala gerarchica interna al Corpo.
Ha invece accolto la censura basata sull’art. 11, comma 3, della stessa legge regionale, che vieta di porre la Polizia Locale alle dipendenze del responsabile di un settore diverso. Tale divieto, ha precisato il TAR, opera come limite alla nuova facoltà introdotta dal comma 7-bis: il dirigente dell’ente può essere nominato comandante solo se non sia già titolare di altro incarico. Nel caso di specie, il dirigente era responsabile del settore Trasporto Pubblico Locale e, pertanto, la sua nomina è stata ritenuta elusiva del giudicato e nulla, poiché la novella normativa non ha derogato al suddetto divieto.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato nullo il decreto di nomina e la proroga ad esso successiva, mentre ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della proroga relativa all’incarico di dirigente del diverso settore (per carenza di interesse) e i motivi aggiunti proposti dall’associazione di categoria intervenuta ad adiuvandum (in quanto soggetto non ricorrente).
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Nota della Redazione
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