Decorrenza del termine quinquennale del vincolo espropriativo dalla nuova approvazione progettuale (TAR Abruzzo n. 433 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo preordinato all’espropriazione non può ritenersi legittimamente apposto in assenza di un titolo urbanistico conforme, sicché la sua decorrenza è ancorata all’approvazione del piano urbanistico generale o della sua variante. L’adozione di un nuovo progetto esecutivo, comprensivo di variante urbanistica e di un diverso piano particellare di esproprio, costituisce autonoma iniziativa amministrativa che fa sorgere un nuovo termine quinquennale per l’emanazione del decreto di esproprio, a nulla rilevando la precedente approvazione progettuale ormai superata. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, ai sensi dell’art. 53, comma 23, legge n. 388/2000, è legittima la coincidenza tra la figura del responsabile unico del procedimento e quella del responsabile dell’ufficio tecnico, sicché non sussiste vizio di incompetenza nell’emanazione del decreto ablatorio da parte di quest’ultimo. La mancata indicazione di una particella catastale nell’avviso di avvio del procedimento non inficia il decreto di esproprio ove la sua inclusione sia desumibile dalle osservazioni procedimentali del privato, integranti prova della conoscenza dell’effettiva estensione dell’esproprio.
Il Fatto
Un ingegnere, proprietario di terreni nel Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, impugnava il decreto di esproprio n. 1 del 5 maggio 2025, adottato per la realizzazione dei lavori di adeguamento della viabilità comunale del primo tratto di viale Gran Sasso. Il ricorrente censurava l’atto per violazione del termine quinquennale di validità del vincolo preordinato all’esproprio, deducendo che il progetto era stato approvato sin dal 20 dicembre 2018, nonché per incompetenza dell’organo emanante e per la mancata indicazione di una delle particelle oggetto di ablazione nell’avviso di avvio del procedimento del 6 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. In relazione al primo motivo, il Collegio ha accertato che il Comune aveva adottato, con deliberazione consiliare del 31 maggio 2024, un nuovo progetto esecutivo, comprensivo di variante allo strumento urbanistico e di un piano particellare di esproprio diverso da quello del 2018. Tale delibera, non impugnata dal ricorrente, costituiva il titolo da cui far decorrere il nuovo termine quinquennale per l’emanazione del decreto, intervenuto a distanza di circa un anno. La pretesa identità tra i due progetti è stata ritenuta meramente allegata e non provata, risultando anzi smentita dal confronto dei piani particellari depositati.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso il dedotto difetto di competenza, richiamando l’art. 53, comma 23, legge n. 388/2000, che consente nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la coincidenza tra responsabile unico del procedimento e responsabile dell’ufficio tecnico, rendendo legittima l’emanazione del decreto da parte di quest’ultimo.
Infine, in relazione al terzo motivo, il TAR ha rilevato che la mancata menzione della particella 206 nella comunicazione del 6 giugno 2024 costituiva un mero refuso. La circostanza che il ricorrente avesse indicato detta particella nelle proprie osservazioni procedimentali del 7 luglio 2024 dimostrava la sua piena conoscenza dell’estensione dell’esproprio, con conseguente insussistenza del vizio partecipativo. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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