Sostituzione del verificatore e nuovo termine per la verificazione disposta ex art. 66 c.p.a. (TAR Abruzzo n. 398 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza istruttoria con cui il giudice amministrativo dispone una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. non è satisfattiva dell’interesse della parte, ma è funzionale all’accertamento dei fatti rilevanti per la decisione della controversia. Qualora il verificatore nominato rappresenti la sopravvenuta impossibilità a svolgere l’incarico, il collegio può disporne la sostituzione con altro soggetto, assegnando un nuovo termine per l’espletamento dell’attività istruttoria. La sostituzione non richiede una nuova deliberazione sull’an della verificazione, costituendo atto consequenziale e doveroso rispetto alla originaria scelta istruttoria, finalizzato a garantire l’effettività del contraddittorio e la completezza dell’accertamento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ordinato la demolizione di due manufatti, deducendo l’antecedenza della costruzione al 1° settembre 1967 e, quindi, la legittimità in assenza di titolo edilizio. Il Tribunale, ritenuta la causa non matura per la decisione, disponeva una verificazione ex art. 66 c.p.a. per accertare la data di realizzazione del fabbricato. Il verificatore originariamente nominato chiedeva di essere sostituito per sopravvenuti impegni, indicando un collega già a conoscenza degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della richiesta di sostituzione del verificatore, ritenendola fondata in ragione della dichiarata impossibilità a svolgere l’incarico nei termini. Ha quindi disposto la sostituzione, nominando il nuovo soggetto indicato, in servizio presso il medesimo ufficio e già edotto del contenuto della controversia. Il nuovo termine di trenta giorni è stato commisurato al notevole lasso di tempo già trascorso e alla circostanza che il nuovo verificatore conosce già la causa. Il Tribunale ha infine precisato che il deposito della relazione e ogni interlocuzione dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PAT.
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Nota della Redazione
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