Proroga del termine per il Commissario ad acta e riduzione dell’oggetto dell’accesso civico (TAR Abruzzo n. 373 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza può concedere al Commissario ad acta una proroga del termine per l’esecuzione dell’incarico, purché la nuova scadenza risulti congrua rispetto alla complessità dell’attività residua e alla riduzione della pretesa ostensiva intervenuta nel corso del giudizio. La rimodulazione dell’interesse del ricorrente, che circoscriva l’oggetto della domanda di accesso civico generalizzato, legittima la rideterminazione dell’ambito materiale dell’obbligo gravante sull’ausiliario del giudice, il quale è tenuto a fornire esclusivamente i dati e le informazioni ancora richiesti. Il principio di effettività della tutela impone la concorrenza tra le competenze del Commissario ad acta e quelle dell’Amministrazione, la quale resta obbligata a dare attuazione al dictum giudiziale sino a quando non vi abbia provveduto l’ausiliario, pena l’eventuale configurazione delle diverse responsabilità previste dall’ordinamento.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’istanza di accesso civico generalizzato presentata, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, con PEC del 30 giugno 2025, al Comune dell’Aquila, rimasta priva di riscontro. Il ricorrente, dopo aver agito per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, ha proposto motivi aggiunti avverso la nota del 30 settembre 2025 con cui l’Amministrazione ha dichiarato inammissibile e comunque rigettato l’istanza. Il TAR Abruzzo, con l’ordinanza n. 114 del 27 febbraio 2026, ha nominato un Commissario ad acta, delegato dal Prefetto dell’Aquila, per l’esecuzione della sentenza n. 533 del 27 novembre 2025, che aveva ordinato al Comune di fornire informazioni e dati concernenti le convenzioni urbanistiche, le cessioni perequative e il demanio stradale comunale.
La Motivazione della Corte
Il Commissario ad acta ha depositato, in data 26 marzo 2026, un’istanza di proroga del termine di 365 giorni, giustificandola con la complessità e la natura composita dell’istanza di accesso e con la laboriosità dell’attività di ricerca, verifica ed elaborazione degli elementi necessari per la risposta. Successivamente, il ricorrente ha depositato, il 27 maggio 2026, una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse limitatamente alla parte della sentenza concernente il demanio stradale, chiedendo altresì la sostituzione del Commissario per il suo trasferimento ad altra sede e per il sostanziale inadempimento all’incarico.
Il Collegio osserva che il termine originariamente assegnato risulta già spirato senza che il Commissario abbia chiesto formalmente la propria sostituzione per il mutamento della sede di servizio. Ciononostante, la richiesta di proroga viene accolta, sebbene ridotta a novanta giorni, in considerazione della sopravvenuta riduzione della pretesa ostensiva e della natura dell’attività ancora necessaria. La rideterminazione del termine si fonda sulla valutazione di congruità rispetto all’oggetto residuo dell’incarico, che non richiede piu l’attività istruttoria precedentemente ipotizzata.
Il Tribunale provvede, inoltre, a circoscrivere l’ambito dell’obbligo del Commissario, il quale dovrà fornire ai ricorrenti il solo dato numerico relativo ai procedimenti concernenti l’attuazione delle convenzioni urbanistiche e delle cessioni perequative che, alla data del 30 giugno 2025, non risultino definiti con atti di trasferimento della proprietà al Comune. La rimodulazione dell’interesse del ricorrente, espressa nell’istanza del 27 maggio 2026, legittima pertanto una riduzione dell’oggetto della prestazione dovuta dall’ausiliario del giudice.
Il Collegio precisa, infine, che il principio di effettività della tutela implica che l’Amministrazione non sia esonerata dal proprio obbligo di attuazione del dictum giudiziale per il solo fatto della nomina del Commissario: la competenza dell’ausiliario e quella dell’ente restano concorrenti sino all’effettivo adempimento, con la conseguenza che l’inerzia dell’ente può esporlo alle responsabilità configurabili a vario titolo.
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Nota della Redazione
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