Cessazione della materia del contendere per ottemperanza alla carta docente e condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 372 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso avverso l’inerzia della pubblica amministrazione, la sopravvenuta esecuzione, in corso di causa, del giudicato azionato determina la cessazione della materia del contendere, atteso il venire meno dell’interesse alla decisione nel merito. La circostanza che l’ottemperanza sia intervenuta solo a seguito della proposizione del ricorso non lascia tuttavia immune l’amministrazione dalla condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto la sua condotta integra una soccombenza virtuale. La liquidazione del compenso, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, deve tenere conto dello scaglione di riferimento e della natura seriale del contenzioso, che legittima una riduzione dell’importo nella misura del cinquanta per cento, con eventuale distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla c.d. carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio economico di € 500,00. Avendo l’amministrazione lasciato ineseguito il provvedimento, il ricorrente notificava la sentenza in forma esecutiva e, decorso infruttuosamente il termine di legge, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’amministrazione, costituitasi nel giudizio di ottemperanza, aveva documentato l’avvenuto accredito della somma dovuta, e che il ricorrente aveva confermato di aver ottenuto il beneficio richiesto. Da tale documentazione e dalle espresse dichiarazioni di parte è emersa la piena soddisfazione della pretesa azionata, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto l’interesse sostanziale sotteso al ricorso risultava integralmente realizzato.
La pronuncia ha tuttavia valorizzato il profilo della soccombenza virtuale dell’amministrazione, rilevando come l’adempimento sia intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso e, quindi, in conseguenza della iniziativa giudiziaria del ricorrente. Tale circostanza, secondo il consolidato orientamento richiamato dal Collegio, impone la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, ancorché il giudizio si chiuda con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alla quantificazione, il Tribunale ha fatto applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, individuando lo scaglione di riferimento fino a € 1.000,00 e operando la riduzione del cinquanta per cento dell’importo, in ragione della natura seriale del contenzioso, caratterizzato da ricorsi analoghi concernenti la carta docente, molti dei quali patrocinati dal medesimo difensore. Ha, infine, disposto la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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