Ottemperanza soddisfatta e cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 368 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata, documentata dall’amministrazione e confermata dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza. L’adempimento successivo alla notifica del ricorso non esclude, tuttavia, la soccombenza virtuale dell’amministrazione inottemperante, che va conseguentemente condannata al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto dello scaglione di riferimento e della natura seriale del contenzioso, che giustifica la riduzione dell’importo del 50%.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, l’accoglimento della domanda volta al riconoscimento del diritto alla c.d. carta elettronica del docente, con condanna dell’amministrazione all’erogazione del beneficio economico di euro 500,00 annui per l’anno scolastico 2024/2025. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, costituitosi in giudizio, documentava di aver provveduto all’accredito della somma dovuta, e la ricorrente confermava l’avvenuta soddisfazione, insistendo per la regolazione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato che la documentazione versata in atti e la dichiarazione della ricorrente attestassero l’integrale soddisfazione della pretesa, con conseguente cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire tramite il giudizio di ottemperanza.
La decisione si è quindi concentrata sul regime delle spese di lite. Il Collegio ha valorizzato la circostanza che l’amministrazione avesse ottemperato al giudicato solo in seguito alla proposizione del ricorso, dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Tale comportamento è stato qualificato in termini di soccombenza virtuale, che, pur non incidendo sulla cessazione della materia del contendere, determina la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
La liquidazione è stata effettuata in misura congrua, richiamando un precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5859/2025, e tenendo conto dello scaglione di riferimento (fino a euro 1.000,00). Considerato il carattere seriale del contenzioso in materia di carta docente, dimostrato dal ruolo di udienza con diverse decine di ricorsi analoghi, l’importo è stato ridotto del 50%.
La condanna è stata pronunciata con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., e l’amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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