Cessazione della materia del contendere in ottemperanza se il debito è assolto ma restano le spese a carico dell’Amministrazione (TAR Abruzzo n. 367 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la circostanza che l’Amministrazione, dopo la notifica del ricorso, abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito non esclude tuttavia la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, la quale, avendo ottemperato solo in corso di giudizio, è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario, secondo i criteri di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014, con possibilità di riduzione del 50% per la natura seriale del contenzioso.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il diritto alla carta elettronica del docente per cinque annualità, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio per l’importo complessivo di euro 2.500,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione.
Rimasta inerte l’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo la condanna al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione aveva provveduto all’accredito della somma dovuta, come documentato in atti e confermato dalla stessa ricorrente, la quale aveva concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo comunque per la condanna alle spese di lite.
Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di provvedere sull’ottemperanza a seguito della piena soddisfazione della pretesa azionata.
Quanto alle spese, il Tribunale ha affermato che la circostanza che l’Amministrazione abbia ottemperato solo a seguito della proposizione del ricorso ne determina la soccombenza virtuale, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio, richiamando a sostegno il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5859/2025.
Nella liquidazione, il Collegio ha tenuto conto dello scaglione di riferimento (fino a euro 5.000) e ha applicato la riduzione del 50% prevista per i ricorsi seriali, avuto riguardo al ruolo di udienza che vedeva numerose decine di ricorsi analoghi in materia di carta docente, molti dei quali patrocinati dallo stesso difensore. Ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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