La soddisfazione integrale della pretesa dopo il ricorso in ottemperanza determina cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale (TAR Abruzzo n. 365 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La piena e integrale soddisfazione, da parte dell’amministrazione, della pretesa azionata con il ricorso per ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere; l’adempimento successivo alla proposizione del ricorso, e a ciò conseguente, non esclude tuttavia la soccombenza virtuale dell’amministrazione, che va pertanto condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in misura ridotta per il carattere seriale del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, l’accertamento del proprio diritto a fruire della c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui per l’anno scolastico 2024/2025. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione in forma esecutiva.
A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva, documentando di aver provveduto all’accredito della somma dovuta; il ricorrente confermava di aver ottenuto il beneficio, insistendo per le spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, dalla documentazione versata in atti e dalla dichiarazione della stessa parte ricorrente, la pretesa azionata risultava integralmente soddisfatta dall’amministrazione, la quale aveva ottemperato al giudicato. Tale piena soddisfazione ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Il Tribunale ha tuttavia precisato che la circostanza che l’amministrazione abbia ottemperato solo a seguito della proposizione del ricorso ne determina la soccombenza virtuale, con conseguente condanna al pagamento delle spese di giudizio, richiamando il precedente di cui alla pronuncia del Cons. di Stato, Sez. VII, n. 5859/2025.
Quanto alla liquidazione, il Collegio ha tenuto conto dello scaglione di riferimento, fino a € 1.000,00, e ha applicato una riduzione del 50% dell’importo, trattandosi di contenzioso di natura seriale, come dimostrato dall’odierno ruolo di udienza che annovera diverse decine di ricorsi analoghi aventi ad oggetto ottemperanze a sentenze in materia di carta docente. Ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, liquidandole in € 800,00, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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