Acquisizione gratuita quale atto vincolato dopo ordinanza di demolizione inoppugnabile (TAR Abruzzo n. 336 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione, una volta divenuta inoppugnabile per decorso del termine decadenziale, non può essere contestata in sede di impugnazione del successivo atto di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Tale atto, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.p.r. n. 380/2001 all’esito dell’accertamento di inottemperanza, costituisce atto vincolato, non essendo consentita alcuna rinnovata valutazione degli elementi fattuali e giuridici già definiti dal provvedimento demolitorio. L’accertamento dell’inottemperanza, previa notifica all’interessato, rappresenta titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Il Fatto
La ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto adibito a chiosco per la vendita di fiori, realizzato su area pubblica in forza di concessione edilizia e occupazione di suolo pubblico. L’ente locale, dopo aver dichiarato la decadenza della concessione, aveva emesso un’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.p.r. n. 380/2001, rimasta ineseguita. Verificata l’inottemperanza, il Comune aveva notificato il relativo accertamento e, successivamente, adottato l’atto di acquisizione impugnato.
La ricorrente contestava la legittimità dell’ordinanza di demolizione, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti. L’amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il gravame era diretto contro l’atto di acquisizione gratuita, ma le censure proposte si appuntavano esclusivamente sull’ordinanza di demolizione del 2021, ormai inoppugnabile per decorso del termine decadenziale. Tale circostanza ha assunto valore dirimente: la ricorrente non aveva impugnato tempestivamente il provvedimento demolitorio, che aveva quindi consolidato i propri effetti.
La sentenza ha chiarito che, una volta divenuta inoppugnabile l’ordinanza di demolizione, l’atto di acquisizione successivo costituisce atto vincolato. L’art. 31, comma 3, d.p.r. n. 380/2001 dispone che, in caso di mancata demolizione nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. Tale meccanismo opera automaticamente, senza che l’amministrazione disponga di alcun margine discrezionale.
Il Collegio ha inoltre richiamato il comma 4 della medesima disposizione, secondo cui l’accertamento dell’inottemperanza, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. Ne consegue che ogni questione concernente la legittimità dell’ordine di demolizione avrebbe dovuto essere fatta valere tempestivamente avverso quel provvedimento, non potendo essere riproposta in sede di impugnazione dell’atto successivo.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con declaratoria di nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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