Obbligo di motivare la durata superiore al minimo del DASPO (TAR Abruzzo n. 319 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO), di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 401/1989, ha natura cautelare e preventiva e si fonda su elementi fattuali gravi, precisi e concordanti, valutati secondo il criterio probabilistico del “più probabile che non” in relazione al pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico. Ove il Questore irroghi la misura per una durata superiore a quella minima di un anno, senza accertare che il destinatario abbia assunto la direzione di un’azione di gruppo, è onere dell’amministrazione motivare le ragioni della maggiore durata, dovendo la misura rispettare il principio di proporzionalità rispetto alla gravità della condotta, valutata anche alla luce delle circostanze soggettive del caso concreto. La natura non sanzionatoria del DASPO non esclude l’applicazione di tale principio.
Il Fatto
Il Questore dell’Aquila ha adottato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 401/1989, un provvedimento DASPO della durata di tre anni nei confronti di un tifoso, ritenuto responsabile di aver colpito al volto un sostenitore della squadra avversaria durante l’incontro di calcio disputato il 26 gennaio 2025, all’interno dello stadio dell’Aquila. La misura, fondata sugli atti di indagine della DIGOS e sui fotogrammi delle telecamere di sorveglianza, includeva il divieto di accesso agli impianti sportivi, il divieto di transito nelle aree limitrofe e l’accesso ai luoghi di sosta e transito della tifoseria avversaria.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, contestando la propria partecipazione agli episodi di violenza e censurando la durata della misura. Successivamente, ha proposto motivi aggiunti avverso il decreto con cui il Questore ha rigettato l’istanza di autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso una società sportiva, in deroga al divieto imposto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, volto a contestare la partecipazione dell’interessato agli episodi di violenza. I fotogrammi estrapolati dalla Polizia Scientifica dimostrano che il ricorrente ha spintonato e colpito al volto un tifoso avversario, condotta oggettivamente grave e idonea a creare turbative per l’ordine pubblico. La circostanza che egli non abbia preso parte all’invasione di campo, essendovi eventualmente autorizzato in qualità di componente della dirigenza sportiva, non assume rilievo scusante, atteso che non ne è stata dimostrata la legittimazione secondo l’ordinamento sportivo.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La misura è stata irrogata per una durata di tre anni, superiore al minimo edittale di un anno, senza che il Questore abbia accertato che il ricorrente assumesse la direzione di un’azione di gruppo, ipotesi che sola giustifica l’innalzamento del minimo a tre anni. In mancanza di tale accertamento, l’amministrazione era onerata di esternare le ragioni della durata maggiore, in applicazione del principio di proporzionalità. La natura preventiva e non sanzionatoria del DASPO, richiamata dalla giurisprudenza della Corte EDU, Serazin c. Croazia, non esime dalla verifica che la durata non sia eccessiva rispetto alla pericolosità della condotta, valutata anche in considerazione di elementi soggettivi.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto, prescindendo dall’eccezione di inammissibilità. Il potere di revoca o modifica del DASPO, previsto dall’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989, può essere esercitato solo ove siano venute meno le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione, tra le quali non rientrano le sopravvenute esigenze lavorative del destinatario. La mancata comunicazione dei motivi ostativi non ha determinato l’illegittimità del diniego, trattandosi di attività vincolata e non discrezionale. Il Collegio ha altresì rilevato che la nuova istanza appariva finalizzata a eludere gli effetti inibitori della misura.
In conclusione, la sentenza accoglie parzialmente il ricorso introduttivo, annullando il DASPO limitatamente alla durata triennale e ordinando alla Questura di rivalutare la misura nel contraddittorio procedimentale, alla luce degli elementi raccolti e del ruolo effettivamente svolto dal ricorrente. Le spese di lite sono compensate per la soccombenza reciproca.
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Nota della Redazione
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