Inottemperanza alla demolizione penale: la riconversione parziale delle opere non elude l’obbligo (TAR Abruzzo n. 316 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione impartito con sentenza penale di condanna è legittimamente emesso all’esito della procedura esecutiva attivata dalla Procura della Repubblica dopo il passaggio in giudicato, a prescindere dalla pendenza di un ricorso straordinario avverso la distinta ordinanza amministrativa di demolizione. La parziale rimozione o la mera riconversione delle opere abusive, realizzata in assenza di idoneo titolo edilizio, non integra l’elusione dell’obbligo demolitorio, che permane integralmente. In materia di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, l’area acquisita non può comunque superare il decuplo della complessiva superficie utile abusivamente costruita; grava sul ricorrente che contesti la quantificazione l’onere di allegare elementi documentali idonei a confutare il rispetto di tale limite.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il verbale con cui la Polizia Municipale aveva accertato l’inottemperanza alla sentenza di condanna del Tribunale dell’Aquila, divenuta irrevocabile, che disponeva la demolizione di un complesso edilizio abusivo, comprensivo di manufatti residenziali e accessori, piscina e campo da tennis, con ripristino del manto vegetale. Con successivi motivi aggiunti, la medesima parte contestava altresì la legittimità del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del fondo su cui insistevano le opere.
Il Comune non si costituiva; si costituiva invece la Procura della Repubblica, depositando documentazione a sostegno della legittimità degli atti impugnati. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 aprile 2026, nessuna parte era presente e la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto rigettato il ricorso introduttivo, ritenendo legittimo il titolo demolitorio. Dagli atti emergeva che, a seguito del giudicato penale, la Procura aveva richiesto notizie al Comune sull’avvenuta demolizione; il verbale di inottemperanza impugnato era stato redatto proprio all’esito di tale procedura esecutiva. Le opere non erano state demolite, ma solo in parte riconvertite in assenza di idoneo titolo, realizzando una mera elusione dell’obbligo stabilito nella sentenza penale di condanna. Il giudice ha inoltre precisato che la pendenza di un ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso l’ordinanza amministrativa di demolizione non assume rilievo ai fini dell’esecuzione del giudicato penale.
Il Collegio ha poi richiamato la motivazione della sentenza penale, dalla quale risultava che gli imputati avevano realizzato gradualmente un intero complesso edilizio senza alcun titolo, frazionando gli interventi per attribuire loro una parvenza di legittimazione alla luce della normativa emergenziale, pur in assenza dei relativi presupposti. Anche la mancata allegazione di una pratica in sanatoria delle opere oggetto di demolizione confermava la fondatezza dell’accertamento di inottemperanza.
Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha respinto il primo motivo, relativo all’illegittimità in via derivata del provvedimento di acquisizione, in quanto basato sulla presunta illegittimità del verbale di inottemperanza, già ritenuto infondata. Il secondo motivo contestava la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che limita l’acquisizione al patrimonio comunale al valore del decuplo della complessiva superficie utile abusivamente costruita.
Sul punto, il Tribunale ha chiarito che la norma consente l’acquisizione del bene e dell’area di sedime, nonché di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe, nel limite massimo del decuplo della superficie utile abusiva. La ricorrente, tuttavia, pur riportando i dati relativi alla superficie delle opere e alla particella acquisita, non aveva allegato alcun documento a sostegno delle proprie contestazioni, né aveva confutato l’effettiva estensione delle aree interessate dall’abuso. Il motivo è stato pertanto ritenuto infondato, per carenza probatoria a carico della parte che contestava la legittimità del provvedimento.
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Nota della Redazione
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