Divieto di rinnovo tacito delle concessioni di beni pubblici e occupazione sine titulo (TAR Abruzzo, Sez. I, n. 104 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di rinnovo tacito delle concessioni di beni pubblici economicamente contendibili, di matrice euro-unitaria, opera anche quando la facoltà di rinnovo sia espressamente contemplata nell’originaria convenzione di concessione. Il rinnovo di una concessione di bene pubblico postula, infatti, un’espressa e formale manifestazione di volontà da parte dell’Amministrazione concedente. In mancanza, si realizza un’occupazione sine titulo del bene, ancorché tollerata dall’ente proprietario, che legittima l’esercizio del potere di autotutela esecutiva finalizzato al rientro nel possesso. In sede cautelare, l’interesse pubblico al recupero di un’area dismessa prevale sull’interesse del concessionario alla prosecuzione dell’attività.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di infrastrutture per la telefonia mobile, impugnava la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 18 settembre 2025, recante indirizzi per un bando di concessione in uso temporaneo di aree comunali, e gli atti presupposti. Con successivi motivi aggiunti, la società gravava la determinazione del 3 febbraio 2026 con cui il Comune aveva avviato il procedimento per lo smantellamento della stazione radio base insistente su un’area comunale, nota come “ex Depuratore Annunziata”, interessata da un progetto di riqualificazione urbana. La ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo la titolarità di una concessione scaduta ma rinnovata tacitamente in forza di una clausola dell’originaria convenzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’infondatezza delle censure prospettate, ponendole in contrasto con il principio, di derivazione euro-unitaria, del divieto di rinnovo tacito delle concessioni di beni pubblici economicamente contendibili. La circostanza che la convenzione originaria contemplasse una clausola di rinnovo non è dirimente: il rinnovo di una concessione di bene pubblico richiede sempre una manifestazione di volontà espressa e formale dell’Amministrazione concedente. In mancanza di tale atto, la permanenza del privato sul bene configura un’occupazione sine titulo, ancorché tollerata dall’ente proprietario.
Sul piano dell’interesse pubblico, il Tribunale ha ritenuto prevalente l’esigenza del Comune di rientrare nel pieno possesso del bene attraverso l’esercizio del potere di autotutela esecutiva, funzionale alla realizzazione del progetto di recupero dell’area dismessa. La domanda cautelare è stata, pertanto, rigettata per carenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in via forfettaria in favore del Comune.
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Nota della Redazione
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