Rinuncia all’istanza cautelare per intervenuta stipula del contratto e compensazione delle spese (TAR Abruzzo n. 103 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta stipulazione del contratto successiva all’adozione dei provvedimenti di aggiudicazione impugnati determina il venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla definizione della fase cautelare, rendendo processualmente legittima la rinuncia all’istanza di sospensione. In tale evenienza, la riconducibilità della rinuncia a una sopravvenienza oggettiva e non imputabile alla volontà processuale delle parti costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese della fase, ai sensi dell’art. 26 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato in favore della società controinteressata nell’ambito di una procedura di gara svolta sul Me.Pa., nonché il verbale di gara che aveva approvato la graduatoria finale. La società ricorrente deduceva, in particolare, la violazione del principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, contestando che la stazione appaltante avesse invitato e aggiudicato il servizio al contraente uscente senza fornire adeguata motivazione.
Costituitisi in giudizio il Ministero resistente e la società aggiudicataria, la camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare è stata fissata. Nelle more, la stazione appaltante ha stipulato il contratto di appalto, come documentato dal deposito del 23 aprile 2026.
La Motivazione del Collegio
Il Collegio ha preso atto che, successivamente al deposito del ricorso, è intervenuta la stipulazione del contratto tra l’Amministrazione e la società controinteressata. Tale circostanza, documentata in atti, ha indotto i difensori della parte ricorrente a dichiarare, in udienza, la rinuncia alla domanda cautelare.
La sopravvenienza della stipula del contratto, intervenuta dopo l’adozione dei provvedimenti di aggiudicazione gravati, rende oggettivamente non più attuale l’interesse alla sospensione dell’efficacia degli stessi, posto che la lesione lamentata assume connotazioni diverse e non più fronteggiabili con la misura cautelare atipica di cui all’art. 55 cod. proc. amm.
Quanto al regime delle spese della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto sussistente il giustificato motivo per la compensazione, valorizzando la circostanza che la rinuncia sia stata determinata da un evento sopravvenuto e non da una valutazione di infondatezza delle censure prospettate dalla ricorrente.
Il provvedimento, infine, ha fissato l’udienza pubblica di merito, non essendo stata formulata rinuncia anche al ricorso principale, che resta pertanto pendente per la decisione nel merito delle questioni concernenti la legittimità della procedura di affidamento.
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Nota della Redazione
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