revoca nomina rappresentante comunale: improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 272 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima dell’introito della causa per la delibazione del merito, determina l’obbligo del giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice abbia manifestato la propria sopravvenuta mancanza di interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. La declaratoria di improcedibilità consegue alla sola verifica della volontà abdicativa del ricorrente, a prescindere da ogni valutazione sul fumus delle censure proposte.
Il Fatto
Il ricorrente, rappresentante del Comune di Cortino presso il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano Vomano – Tordino, impugnava il provvedimento con cui il Sindaco aveva disposto la revoca della sua nomina, contestualmente designando un nuovo componente in persona del consigliere comunale. Avverso tale determinazione e l’atto di avvio del relativo procedimento, il ricorrente articolava quattro motivi di doglianza incentrati sulla carenza dei presupposti, sulla violazione dei principi di governo dell’azione amministrativa e sulla inidoneità della motivazione, nonché sulla violazione delle regole del giusto procedimento.
L’amministrazione comunale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare veniva respinta con decreto presidenziale, sul rilievo che la nuova compagine amministrativa, in base agli ordinari principi della democrazia rappresentativa, ben poteva procedere alla nomina di un proprio delegato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che, all’udienza di smaltimento dell’arretrato, la parte ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse al ricorso. Tale dichiarazione, resa prima dell’introito della causa per la decisione di merito, è stata ritenuta dirimente ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Richiamando il principio fondamentale della domanda, il TAR ha evidenziato che il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso, restando il processo nella disponibilità della parte che lo ha instaurato. Ne consegue che, a fronte della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente, il giudice non ha alcuna possibilità di decidere il merito della controversia, essendo vincolato a dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
A sostegno di tale conclusione, la pronuncia richiama il costante orientamento giurisprudenziale, espresso, tra le altre, da Cons. Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113, secondo cui, in virtù del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice possa decidere nel merito qualora la parte attrice abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più interesse all’annullamento degli atti gravati.
In ragione della natura della pronuncia e delle circostanze del caso, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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