Gara pubblica: solo le clausole immediatamente escludenti richiedono l’impugnazione del bando (TAR Abruzzo n. 259 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole del bando di gara che non integrano previsioni immediatamente escludenti non sono autonomamente impugnabili: l’onere di impugnazione entro il termine di decadenza sussiste solo per le disposizioni che, con assoluta e oggettiva certezza, precludono una utile partecipazione alla procedura. La presentazione della domanda di partecipazione, ancorché non seguita dall’aggiudicazione, costituisce prova concreta dell’assenza di lesività delle clausole censurate e determina la carenza di interesse alla coltivazione del ricorso, dovendo tale interesse sussistere sia al momento della proposizione dell’azione sia al momento della decisione.
Il Fatto
Con determina del direttore generale, la Centrale di committenza regionale indiceva una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, suddivisa in sette lotti, per la stipula di accordi quadro per la fornitura di ausili per incontinenza. L’operatore economico, che applicava un contratto collettivo diverso da quelli indicati nella lex specialis, impugnava il bando e il disciplinare, deducendo l’illegittimità delle clausole relative all’individuazione dei CCNL applicabili, asseritamente impeditive della partecipazione.
Nel corso del giudizio, la stazione appaltante pubblicava chiarimenti e rettifiche, avverso i quali la ricorrente proponeva motivi aggiunti. Successivamente, la resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso, rilevando che la società aveva presentato offerta per sei dei sette lotti, circostanza che dimostrava l’assenza di un interesse concreto e attuale all’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità, ritenendola fondata. Ha osservato che la giurisprudenza consolidata, richiamando le pronunce delle Adunanze Plenarie nn. 1/2003 e 4/2018, individua tassativamente le ipotesi in cui il bando deve essere immediatamente impugnato, tra cui rientrano le clausole impositive di oneri incomprensibili o sproporzionati e le regole che rendono la partecipazione impossibile o incongruamente difficoltosa.
Le prescrizioni contestate — relative all’individuazione di tre CCNL di riferimento e all’obbligo di dichiarare l’equivalenza in caso di applicazione di un diverso contratto collettivo — non erano riconducibili a tali ipotesi, non integrando clausole immediatamente escludenti. La presentazione dell’offerta da parte della ricorrente per sei lotti su sette, tutti con le medesime condizioni, ha confermato in modo inequivocabile che la lex specialis non precludeva la partecipazione.
Il Tribunale ha precisato che la mancata valutazione delle offerte o una futura esclusione potranno eventualmente far sorgere un interesse all’impugnazione, ma tale interesse è connotato da eventualità e futuità, risultando del tutto assente sia al momento della proposizione del ricorso sia all’udienza di discussione. L’interesse al ricorso, infatti, deve essere attuale e concreto anche al momento della decisione, secondo il principio ribadito dalle pronunce del Consiglio di Stato citate in motivazione. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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