L’accreditamento non genera automatismo alla contrattualizzazione sanitaria (TAR Abruzzo n. 194 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accreditamento istituzionale costituisce esclusivamente un presupposto di idoneità qualitativa, condizione necessaria ma non sufficiente per l’accesso al finanziamento pubblico. La contrattualizzazione ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 è subordinata all’esercizio del potere programmatorio regionale e alla verifica della sostenibilità finanziaria, non derivando alcun automatismo dall’ottenimento dell’idoneità tecnica. La mancata convocazione di un operatore accreditato alla procedura di negoziazione non integra violazione procedimentale o lesione dell’accreditamento, che attiene alla qualità della struttura e permane intatto. L’omessa comunicazione individuale di atti generali e programmatori non configura vizio di legittimità, producendo effetti meramente riflessi sulla posizione del privato.
Il Fatto
Una società accreditata per la fisioterapia impugnava una serie di atti regionali con cui era stata avviata la contrattazione per l’acquisto di prestazioni specialistiche per i bienni 2020-2021 e 2022-2023, lamentando l’esclusione dalle trattative e chiedendo l’ammissione alla negoziazione. La ricorrente, che aveva ottenuto l’accreditamento all’esito di una procedura pubblica, si vedeva esclusa dalle convocazioni mentre gli operatori già contrattualizzati venivano confermati. Il giudizio, integrato da sette atti di motivi aggiunti, si concludeva con la sopravvenuta ammissione della società alla contrattualizzazione per il periodo 2025-2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondata la precomprensione della ricorrente circa la natura dell’accreditamento. Il Collegio ha chiarito che l’idoneità tecnica sancita dall’accreditamento non può determinare un automatismo verso la contrattualizzazione, essendo quest’ultima condizionata dalla programmazione regionale del fabbisogno e dei tetti di spesa. La mancata convocazione alle trattative per il biennio 2020-2021 è stata qualificata come estrinsecazione del criterio della spesa storica, volto a garantire la continuità dei livelli essenziali di assistenza in una Regione in piano di rientro.
Quanto agli atti successivi, la Corte ha escluso che la trasmissione dello schema contrattuale a tutti gli accreditati, disposta in esecuzione di un’ordinanza cautelare, potesse generare aspettative qualificate alla remunerazione. La proroga dei tetti di spesa per il 2022 è stata ritenuta misura gestionale obbligata per evitare vuoti assistenziali, non certo una deliberata esclusione dei nuovi operatori. Il principio di concorrenza nel settore sanitario non può intendersi in senso assoluto, dovendo essere declinato in un sistema di mercato amministrato, dove l’accesso è contingentato da parametri di programmazione e copertura finanziaria.
Con riferimento alla nuova disciplina di cui all’art. 8-quinquies, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992, introdotta dalla legge n. 118/2022, il Collegio ne ha dichiarato l’inapplicabilità ratione temporis, essendo stato prorogato al 31 marzo 2024 il termine per l’adeguamento dei sistemi regionali. Infine, per quanto concerne la posizione dell’operatore cui era stato riallocato parte del budget, la Corte ha ravvisato una differenza radicale rispetto alla ricorrente: si trattava di un operatore già contrattualizzato che riallocava le proprie risorse verso la diagnostica, e non di un nuovo inserimento nel riparto del fondo sanitario, con conseguente insussistenza della lamentata disparità di trattamento.
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Nota della Redazione
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